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Scissione dei pagamenti e inversione contabile: come applicarli senza errori

Scissione dei pagamenti e inversione contabile:

Split payment e reverse charge sono entrambi regimi IVA in deroga al sistema ordinario, pensati come strumenti per contrastare le frodi sull’imposta. Operano però in modo molto diverso: lo split payment si applica alle fatture emesse verso la pubblica amministrazione e prevede che l’IVA esposta dal fornitore sia versata all’Erario direttamente dal committente; il reverse charge, invece, riguarda settori specifici di operazioni tra soggetti privati e prevede che il fornitore emetta fattura senza IVA, lasciando al compratore l’integrazione e il versamento dell’imposta.

Capire quale dei due regimi si applica, e cosa succede quando un’operazione cade potenzialmente in entrambi, è importante per evitare errori in fatturazione, doppie tassazioni e sanzioni.

In questa guida vediamo cosa sono i due meccanismi, in cosa differiscono, quale prevale, quali sono i casi di esenzione e come gestire correttamente la fattura elettronica.

Cosa sono lo split payment e il reverse charge

Lo split payment, in italiano scissione dei pagamenti, è disciplinato dall’articolo 17-ter del DPR 633/1972 ed è stato introdotto in via straordinaria nel 2015 come misura anti-frode autorizzata dall’Unione Europea.

Si applica alle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese a determinati soggetti pubblici e parapubblici: pubbliche amministrazioni centrali e locali, enti, fondazioni e società controllate dalla PA. Il fornitore emette fattura con IVA esposta normalmente, ma il committente paga al fornitore solo l’imponibile e versa l’IVA direttamente all’Erario.

Il reverse charge, o inversione contabile, è disciplinato dall’articolo 17 (commi 5 e 6) del DPR 633/72 e ha una storia normativa più articolata, con disposizioni che si sono stratificate nel tempo. Si applica a operazioni specifiche tra soggetti passivi IVA: subappalti edili, prestazioni di pulizia e impianti su edifici, cessioni di oro, rottami metallici, elettronica, settore energetico e tutte le operazioni transfrontaliere.

Differenza tra split payment e reverse charge

La differenza fondamentale tra i due regimi sta nel ruolo del fornitore in fattura. Nello split payment, il fornitore espone normalmente l’IVA in fattura come farebbe in regime ordinario: l’aliquota è visibile, l’imposta è calcolata e indicata, ma con la dicitura “scissione dei pagamenti” e il codice esigibilità “S” che segnala al committente di non versarla al fornitore. Nel reverse charge, invece, l’IVA in fattura non è proprio esposta: il campo imposta è a zero e al posto dell’aliquota compare uno dei codici natura del gruppo N6.

Cambia anche il flusso finanziario. Nello split payment, il committente paga al fornitore solo l’imponibile e versa l’IVA all’Erario; il fornitore vede ridotto il proprio incasso ma non ha obblighi aggiuntivi di registrazione. Nel reverse charge, il compratore paga al fornitore solo l’imponibile e gestisce internamente l’IVA con la doppia registrazione (debito verso l’Erario, credito per la detrazione).

Split payment e reverse charge a confronto
 Split paymentReverse charge
NormaArt. 17-ter DPR 633/72Art. 17 c. 5 e 6 DPR 633/72
Quando si applicaFatture verso la pubblica amministrazioneSettori specifici tra soggetti passivi IVA
IVA in fatturaEsposta normalmente (esigibilità “S”)Non esposta (codice natura N6.x)
Chi versa l’IVAIl committente (la PA) all’ErarioIl cessionario, tramite integrazione
Obblighi del compratoreVersamento IVA in F24Doppia registrazione vendite e acquisti

Prevalenza del reverse charge sullo split payment

Cosa succede quando un’operazione cadrebbe potenzialmente sia nel reverse charge sia nello split payment? Per esempio, un’impresa di pulizia che fornisce servizi a un Comune: la prestazione di pulizia su edifici rientra nel reverse charge ex articolo 17 c. 6 lett. a-ter, ma il committente è una PA, quindi cadrebbe anche nello split payment. La regola, chiarita dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 14/E/2015, è netta: prevale il reverse charge.

La ratio è semplice: il reverse charge è una misura strutturale che cambia la qualifica del soggetto debitore dell’imposta, mentre lo split payment è solo un meccanismo di versamento. Quando l’operazione cade nel reverse charge, l’IVA deve essere assolta dal cessionario tramite integrazione, indipendentemente dal fatto che il committente sia o meno una PA.

La PA, in questo caso, integra la fattura come un qualsiasi soggetto passivo e gestisce internamente il doppio passaggio sui registri IVA. Lo split payment scatta solo quando l’operazione, di per sé, sarebbe stata in regime IVA ordinario.

Nota bene

Quando un’operazione rientra sia nel reverse charge sia nello split payment, prevale sempre il reverse charge (circolare AdE 14/E/2015). La PA integra la fattura come qualsiasi cessionario e non versa l’IVA in F24.

Per gli enti pubblici a doppia natura (con attività sia istituzionale sia commerciale), la stessa fattura può essere suddivisa in base ai coefficienti oggettivi di ripartizione: la quota imputabile all’attività istituzionale segue lo split payment, quella imputabile all’attività commerciale segue il reverse charge se l’operazione rientra nei settori previsti.

Applicazione alla pubblica amministrazione ed enti locali

I soggetti obbligati allo split payment sono elencati ufficialmente negli elenchi pubblicati ogni anno dal Dipartimento delle Finanze. Per il 2026, gli elenchi sono stati pubblicati sulla base dei dati aggiornati al 20 ottobre 2025. La normativa di riferimento è l’articolo 17-ter del DPR 633/72, che individua le categorie obbligate.

Il comma 1 include tutte le pubbliche amministrazioni in senso ampio: amministrazioni centrali dello Stato, Ministeri, agenzie fiscali, enti locali (Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane), aziende sanitarie locali, università pubbliche, enti pubblici non economici. Il comma 1-bis estende l’obbligo a una serie di società controllate: dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (lettera a), dagli enti pubblici nazionali (lettera b), dagli enti locali (lettera c) e da società già controllate dai soggetti delle lettere precedenti (lettera d). Erano comprese, fino al 30 giugno 2025, anche le società quotate nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana (lettera d-bis), poi escluse dal Decreto Legge 84/2025 convertito nella Legge 108/2025.

Per i fornitori di queste amministrazioni, l’obbligo è puramente operativo: emettere fattura con l’IVA esposta, indicare la dicitura “scissione dei pagamenti”, utilizzare il codice esigibilità “S” e attendere il pagamento del solo imponibile. L’IVA viene versata dalla PA all’Erario nei tempi e modi previsti dal decreto attuativo.

Casi di esenzione dallo split payment

Non tutte le operazioni rese a una PA cadono automaticamente nello split payment. Esistono diversi casi di esenzione, alcuni legati alla natura del soggetto fornitore, altri al tipo di operazione effettuata. Conoscerli è fondamentale per non applicare il regime dove non è previsto e generare contestazioni.

Split payment e associazioni

Le associazioni in generale non sono soggette allo split payment quando non sono incluse negli elenchi del Dipartimento delle Finanze. Le associazioni di natura privata, non controllate da enti pubblici e non riconducibili a soggetti elencati nel comma 1-bis dell’articolo 17-ter, restano fuori dall’ambito di applicazione anche quando svolgono attività di interesse generale o ricevono contributi pubblici.

Diverso è il caso delle associazioni e fondazioni partecipate o controllate da PA, che possono rientrare nel perimetro: in questi casi serve verificare la presenza dell’ente negli elenchi ufficiali aggiornati.

Per le associazioni del Terzo Settore, il nuovo regime fiscale degli Enti del Terzo Settore (ETS) si applica dal 1° gennaio 2026 in seguito alla comfort letter dell’UE, ma l’applicabilità dello split payment continua a dipendere dal fatto che l’associazione sia o meno tra i soggetti obbligati.

Operazioni esenti secondo l’articolo 10

Lo split payment non si applica alle operazioni esenti IVA ai sensi dell’articolo 10 del DPR 633/72. Questa esclusione è strutturale: se un’operazione è esente, in fattura non c’è IVA da scindere, e il meccanismo di versamento separato non ha oggetto.

Rientrano nell’articolo 10 le prestazioni sanitarie, le prestazioni didattiche, le operazioni finanziarie, assicurative, le locazioni di immobili abitativi, le prestazioni di alcune professioni regolamentate e una lunga lista di altre operazioni di interesse pubblico.

Sono escluse dallo split payment anche le operazioni non imponibili (cessioni all’esportazione, cessioni intracomunitarie, alcuni servizi internazionali) e quelle fuori campo IVA. Anche in questi casi non c’è IVA da scindere, perché non è dovuta. Il discorso vale anche per i fornitori in regime forfettario, che emettono fattura senza IVA in regime di franchigia: la PA committente non applica alcun meccanismo di scissione, semplicemente paga l’importo della fattura come da regime del fornitore.

Esempio pratico di fatturazione

Per capire concretamente come funziona lo split payment, vediamo un esempio di fattura emessa a una PA.

Ecco qui un esempio:

Forniture Bellini Srl fornisce cancelleria al Comune di Roveredo per un imponibile di 5.000 €.

Split payment · fattura alla PA

Forniture Bellini Srl emette fattura di cancelleria al Comune di Roveredo (TD01, esigibilità “S”).

Imponibile5.000,00
IVA 22%1.100,00
Totale fattura6.100,00 €

Bellini incassa dal Comune solo l’imponibile (5.000 €). Il Comune versa l’IVA (1.100 €) all’Erario tramite F24.

Per emettere correttamente il file XML allo SdI, è fondamentale compilare il campo EsigibilitaIVA con il valore “S” e inserire la dicitura obbligatoria nel campo descrizione.

Se la stessa Forniture Bellini Srl, invece di cancelleria, avesse fornito al Comune un servizio di pulizia da 5.000 €, l’operazione sarebbe caduta nell’articolo 17 c. 6 lett. a-ter (reverse charge). In quel caso, prevalendo il reverse charge sullo split payment, la fattura sarebbe stata emessa senza IVA esposta, con codice natura N6.7, e il Comune avrebbe integrato l’IVA come qualsiasi cessionario, senza versarla in F24.

Trattamento dello split payment estero

Una domanda ricorrente è se lo split payment si applichi anche alle operazioni transfrontaliere. La risposta operativa è: praticamente mai. Lo split payment è strutturalmente legato a operazioni in cui un fornitore italiano emette fattura con IVA italiana esposta a una PA italiana. Quando il fornitore è non residente, il quadro cambia radicalmente.

Per gli acquisti di beni e servizi da fornitori non stabiliti in Italia, la PA committente, come qualsiasi altro soggetto passivo, è tenuta ad applicare il reverse charge esterno: integra la fattura ricevuta o emette autofattura tramite TD17 (servizi UE/extra-UE), TD18 (beni intra-UE) o TD19 (beni con cessione in Italia da fornitore estero). In questo caso prevale il reverse charge, lo split payment non scatta. Il fornitore estero emette fattura senza IVA italiana (in regime di non imponibilità), e la PA gestisce l’imposta direttamente con la doppia registrazione.

L’unica situazione marginale in cui lo split payment può intersecarsi con operazioni transfrontaliere è quella delle stabili organizzazioni italiane di soggetti non residenti, identificate ai fini IVA in Italia, che emettono fattura italiana a PA. In quel caso, il regime ordinario impone l’IVA, e si applica lo split payment come per qualsiasi fornitore italiano. Sono casi specifici e poco frequenti che vanno valutati con il supporto del commercialista.

Orientamenti e circolari dell’Agenzia delle Entrate

Sul tema split payment e reverse charge l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato negli anni una serie di documenti di prassi che restano il riferimento operativo principale.

1. La circolare 1/E/2015 ha introdotto lo split payment chiarendone l’ambito iniziale.

2. La circolare 14/E/2015 ha affrontato per la prima volta il rapporto tra reverse charge, split payment e dichiarazione d’intento, stabilendo la regola di prevalenza del reverse charge.

3. La circolare 15/E/2015 ha fornito ulteriori chiarimenti operativi sulle modalità di versamento e sulle esclusioni.

Negli anni successivi, la circolare 27/E/2017 ha gestito l’estensione dello split payment alle società controllate e a quelle quotate FTSE MIB (estensione poi parzialmente ritirata nel 2025), mentre la circolare 9/E/2018 ha consolidato la prassi sul perimetro applicativo.

La risoluzione 53/E/2020 ha chiarito il calcolo della soglia del 10% rilevante per i requisiti dell’articolo 17-bis del D.Lgs. 241/97. Più di recente, il Decreto Legge 84/2025, convertito nella Legge 108/2025, ha disposto l’esclusione delle società quotate FTSE MIB dallo split payment a partire dal 1° luglio 2025, dando attuazione all’impegno di smantellamento graduale della misura preso con la Commissione Europea.

Identifica il regime IVA corretto con Sibill

Quando in azienda passano fatture verso la PA o operazioni in settori soggetti a reverse charge, il rischio principale è confondere i regimi e applicare quello sbagliato. Sibill aiuta le PMI italiane a tenere ordine: tutte le fatture, attive e passive, arrivano automaticamente dal Sistema di Interscambio e vengono classificate per regime IVA (ordinario, split payment con esigibilità “S”, reverse charge con codice natura N6), così individui subito eventuali anomalie o errori di compilazione prima di trasmettere.

La piattaforma riconcilia ogni fattura con il movimento bancario corrispondente, permettendo di verificare che i pagamenti rispettino il regime: solo imponibile nel reverse charge e nello split payment, mentre la quota IVA viene gestita separatamente dal committente. Il commercialista accede agli stessi dati in tempo reale e può intervenire con tempestività in caso di contestazione o necessità di rettifica. Tutto questo riduce il rischio di errori formali, di doppie tassazioni e di sanzioni in sede di verifica.

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Domande frequenti

Split payment e reverse charge sono la stessa cosa?

No, split payment e reverse charge sono regimi IVA distinti, anche se entrambi derogano al sistema ordinario per finalità anti-frode. Lo split payment riguarda le fatture verso la pubblica amministrazione: il fornitore espone l’IVA in fattura, ma è il committente a versarla all’Erario. Il reverse charge riguarda settori specifici di operazioni tra soggetti privati: il fornitore emette fattura senza IVA e il compratore integra il documento e versa l’imposta. Differiscono nel soggetto coinvolto, nel tipo di operazione e nel modo in cui l’IVA appare in fattura.

Quando prevale il reverse charge sullo split payment?

Il reverse charge prevale sempre sullo split payment quando un’operazione cadrebbe potenzialmente in entrambi i regimi. Per esempio, un’impresa di pulizia che fornisce servizi a un Comune dovrebbe applicare in teoria lo split payment (cliente PA) e il reverse charge (servizio di pulizia ex art. 17 c. 6 lett. a-ter). La regola, fissata dalla circolare AdE 14/E/2015, è che si applica il reverse charge: la fattura va emessa senza IVA e il Comune integra l’imposta come qualsiasi cessionario. La logica è che il reverse charge cambia il soggetto debitore dell’imposta, mentre lo split payment è solo un meccanismo di versamento.

Chi sono i soggetti esclusi dallo split payment?

Sono esclusi dallo split payment tutti i soggetti che non rientrano negli elenchi del Dipartimento delle Finanze, aggiornati annualmente. Restano fuori le imprese private senza partecipazione pubblica, le associazioni non controllate da PA, i fornitori in regime forfettario (che emettono fattura senza IVA) e, dal 1° luglio 2025, le società quotate nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana, escluse dal DL 84/2025. Sono inoltre escluse strutturalmente le operazioni esenti ex art. 10 del DPR 633/72, quelle non imponibili e quelle fuori campo IVA, perché non c’è imposta da scindere.

Come si emette una fattura in split payment?

Per emettere una fattura in split payment occorre compilare la fattura elettronica indicando l’IVA in modo ordinario (imponibile, aliquota, imposta), inserire il codice esigibilità “S” nel campo EsigibilitaIVA e riportare la dicitura “scissione dei pagamenti ex art. 17-ter DPR 633/72”. La fattura va trasmessa allo SdI come qualsiasi altra fattura elettronica: il committente PA pagherà solo l’imponibile e verserà l’IVA all’Erario.

Cosa succede in caso di errata applicazione?

In caso di errata applicazione dei regimi (split payment al posto di reverse charge o viceversa), occorre rettificare la fattura emettendo i documenti di variazione previsti dall’articolo 26 del DPR 633/72. Se l’errore comporta un’IVA aggiuntiva da addebitare, si emette una nota di debito; se invece l’errore ha portato a un addebito eccessivo, si procede con nota di credito. Le sanzioni amministrative variano in base al tipo di errore: vanno da quelle formali per dicitura mancante a quelle sostanziali per omesso versamento dell’IVA, ridotte con il ravvedimento operoso.

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