Il caso Hanami: scopri perché hanno scelto Sibill – Leggi la storia →

Il caso Hanami: scopri perché hanno scelto Sibill

Leggi la storia →

Calcolatore interessi moratori

Calcolatore interessi moratori 2026

Calcola gli interessi moratori online gratis su fatture insolute, crediti commerciali B2B e debiti civili. Aggiornato al tasso 2026 del 10,15% (DLgs 231/2002) e al tasso legale dell'1,60% (art. 1224 c.c.), con calcolo pro-rata multi-semestre.

Tassi MEF aggiornati Pro-rata automatico Gratuito

Calcola gli interessi di mora

Inserisci credito, scadenza e data prevista di pagamento. Calcolo automatico del tasso giusto per ogni periodo.

Inserisci un importo valido
 
 
Casi speciali (opzionali)

Tassi aggiornati al 1° semestre 2026: 10,15% per le transazioni commerciali e 1,60% per il tasso legale. Per casi particolari verifica con il tuo commercialista.

Il tuo calcolo apparirà qui

Inserisci credito, date e ottieni interessi maturati con dettaglio per semestre.

Interessi moratori
—
Totale dovuto
€0,00
Credito originario —
€ 0,00
Interessi maturati —
€ 0,00
Inserisci i dati per vedere il dettaglio del calcolo.

Definizione interessi moratori

Cosa sono gli interessi moratori

Gli interessi moratori, comunemente chiamati anche interessi di mora, sono una forma di risarcimento automatico che il debitore deve al creditore per il ritardo nel pagamento di una somma di denaro. Si attivano per il solo fatto del ritardo, senza necessità di dimostrare il danno subito, e la loro disciplina cambia in base alla natura del rapporto: transazioni commerciali (DLgs 231/2002) o rapporti civili tra privati (art. 1224 c.c.). Capirne il funzionamento è essenziale per ogni impresa che fatturi a clienti B2B o alla Pubblica Amministrazione, perché significa avere uno strumento di tutela legale contro i ritardi cronici di pagamento.

Risarcimento automatico

Decorrono dal giorno successivo alla scadenza del pagamento, senza che il creditore debba dimostrare il danno o richiederli formalmente (nel regime commerciale).

Due regimi normativi

Per le transazioni commerciali (B2B e PA) si applica il DLgs 231/2002. Per i rapporti civili tra privati il riferimento è l'art. 1224 del codice civile.

Strumento di tutela

Servono a disincentivare i pagamenti tardivi e a indennizzare l'impresa creditrice del mancato utilizzo della liquidità nel periodo di ritardo.

Due regimi

Interessi moratori commerciali e civili: differenze

La normativa italiana distingue nettamente tra interessi moratori per transazioni commerciali e per rapporti civili. La differenza non è solo nel tasso applicato, ma anche nel meccanismo di decorrenza, nei termini di pagamento e nei costi accessori. Capire quale regime si applica al tuo caso è il primo passo per calcolare correttamente quanto puoi richiedere.

Tra privati · B2C

Civile

Art. 1224 c.c. — debiti tra privati o non commerciali

1,60%
Tasso legale annuo · 2026
Fissato con DM MEF 11/12/2025
  • Richiede costituzione in mora formale via raccomandata A/R o PEC
  • Tasso legale fissato annualmente con decreto MEF
  • Nessun forfettario obbligatorio per costi di recupero
  • Applicabile a obbligazioni civili e contratti con privati (B2C)

Decorrenza

Quando scattano gli interessi di mora

Il momento esatto da cui iniziano a maturare gli interessi dipende dal regime applicabile. Nel regime commerciale il meccanismo è automatico e tutela il creditore senza adempimenti. Nel regime civile serve invece un atto formale che metta il debitore "in mora", cioè in una posizione giuridica di responsabilità per il ritardo.

Decorrenza automatica

Gli interessi maturano dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento contrattuale (o legale di 30 giorni se non specificato). Non serve diffida, raccomandata o atto formale: il semplice ritardo è sufficiente. Il fornitore ha diritto agli interessi anche se non li ha mai richiesti prima.

Costituzione in mora richiesta

Gli interessi iniziano a decorrere solo dal momento in cui il debitore viene messo formalmente in mora con un atto scritto (lettera raccomandata A/R, PEC, atto di precetto). Senza questo passaggio, il debito esiste ma gli interessi non maturano automaticamente come avviene nel regime commerciale.

Formula interessi moratori

Come si calcolano gli interessi moratori

La formula del calcolo è semplice e si basa sull'interesse semplice (no anatocismo). Si applica al capitale dovuto, moltiplicato per il tasso annuale e per i giorni effettivi di ritardo, diviso per 365 (o 366 negli anni bisestili). Quando il ritardo attraversa più semestri con tassi diversi, va calcolato con metodo pro-rata: per ogni periodo si applica il tasso vigente.

Formula standard · Interesse semplice

Come si calcolano gli interessi di mora

Formula: Interessi = (Capitale × Tasso% × Giorni) ÷ 36.500

Capitale
Importo dovuto in euro (lordo IVA)
Tasso%
Saggio applicabile (10,15% o 1,60%)
Giorni
Giorni effettivi di ritardo dal pagamento
36.500
365 giorni × 100 (per la percentuale)

Nota: il calcolo segue il regime dell'interesse semplice, senza anatocismo (gli interessi maturati non producono altri interessi). Se il ritardo attraversa più semestri con tassi diversi, va applicato il metodo pro-rata, dividendo il calcolo per ciascun periodo.

Esempio pratico

Fattura da 10.000 € con 92 giorni di ritardo

Fattura insoluta
10.000,00 €
Scadenza pagamento
1 marzo 2026
Pagamento effettivo
1 giugno 2026 (92 giorni di ritardo)
Tasso applicabile (DLgs 231/2002)
10,15% annuo
Calcolo
(10.000 × 10,15 × 92) ÷ 36.500
Interessi maturati
255,84 €
+ Forfettario art. 6
40,00 €
Totale dovuto al creditore
10.295,84 €

Aggiornamento 2026

Come si calcolano gli interessi moratori

La formula del calcolo è semplice e si basa sull'interesse semplice (no anatocismo). Si applica al capitale dovuto, moltiplicato per il tasso annuale e per i giorni effettivi di ritardo, diviso per 365 (o 366 negli anni bisestili). Quando il ritardo attraversa più semestri con tassi diversi, va calcolato con metodo pro-rata: per ogni periodo si applica il tasso vigente.

Art. 6 DLgs 231/2002

Come si calcolano gli interessi moratori

In aggiunta agli interessi di mora, il DLgs 231/2002 prevede un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento per i costi interni di recupero del credito (solleciti, gestione amministrativa, comunicazioni). È dovuto per ciascuna fattura pagata in ritardo, senza necessità di prova del danno, e si cumula agli interessi moratori.

Art. 6 · DLgs 231/2002

Forfettario di 40 euro

Risarcimento automatico per i costi di recupero del credito, dovuto per ogni fattura commerciale pagata in ritardo, in aggiunta agli interessi moratori.

  • Solo per transazioni commerciali B2B e verso la Pubblica Amministrazione
  • Dovuto per ogni fattura pagata in ritardo, non per rapporto contrattuale
  • Riga separata in fattura o nota di debito, escluso IVA (codice N1)
  • Si cumula con gli interessi moratori, non li sostituisce

Procedura

Come si calcolano gli interessi moratori


Una volta calcolato l'importo dovuto, la richiesta al cliente moroso avviene tramite una nota di addebito (o nota di debito) che integra la fattura originale. Il documento deve essere chiaro nei riferimenti normativi e nel calcolo, in modo che possa essere usato come prova in eventuali contestazioni o nel recupero crediti.

1. Verifica la natura della transazione
Stabilisci se si tratta di transazione commerciale (B2B/PA → DLgs 231/2002) o civile (privati → art. 1224 c.c.). Da questo dipende il tasso applicabile e il meccanismo di decorrenza.

2. Calcola gli interessi maturati
Applica la formula (Capitale × Tasso × Giorni) ÷ 36.500 usando il tasso vigente nel semestre. Se il ritardo attraversa più semestri, applica il metodo pro-rata dividendo il calcolo per periodo.

3. Aggiungi il forfettario di 40 euro
Solo per le transazioni commerciali: aggiungi i 40 euro previsti dall'art. 6 come risarcimento dei costi di recupero. Va indicato come voce separata e non è soggetto a IVA.

4. Emetti una nota di addebito
Predisponi un documento che contenga: riferimento alla fattura originale, numero giorni di ritardo, tasso applicato con citazione normativa, importo interessi e forfettario. Indica il codice IVA N1 (operazione esclusa).

5. Invia al cliente con prova di consegna
Trasmetti la nota di addebito tramite PEC o raccomandata A/R, conservando la ricevuta. Per le PA, transita obbligatoriamente dal Sistema di Interscambio (SDI) con il codice univoco corretto.

6. Registra contabilmente
Gli interessi moratori sono tassati per cassa ai fini delle imposte sui redditi (art. 109 c. 7 TUIR): vanno registrati quando effettivamente incassati, non quando maturati. In contabilità ordinaria, evidenzia il credito come "interessi attivi di mora".

Recupero crediti

Come si calcolano gli interessi moratori

Se il debitore ignora la nota di addebito e continua a non pagare, hai diverse opzioni progressive prima di arrivare all'azione legale. La prima è inviare una diffida formale di pagamento via PEC o raccomandata, dando un termine di 15-30 giorni. In caso di mancato riscontro puoi richiedere un decreto ingiuntivo al Tribunale competente, allegando fattura, nota di addebito e prova di consegna. Per crediti verso la PA, il giudice competente può essere il TAR se il debito nasce da un contratto pubblico.

Per evitare di arrivare al recupero crediti, la strategia più efficace è monitorare in tempo reale le scadenze di pagamento e intervenire con solleciti tempestivi appena la fattura scade. Una buona gestione del DSO (Days Sales Outstanding) e una visibilità chiara sui crediti scaduti possono ridurre drasticamente l'impatto dei ritardi di pagamento sulla cassa aziendale.

Domande frequenti sugli interessi moratori

Nel regime commerciale (DLgs 231/2002) gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, senza alcun atto formale.

Nel regime civile (art. 1224 c.c.) decorrono invece solo dal momento della costituzione in mora del debitore tramite raccomandata o PEC.

 

Per il 1° semestre 2026 il tasso è del 10,15% annuo per le transazioni commerciali (BCE 2,15% + maggiorazione 8% prevista dal DLgs 231/2002).

Per i rapporti civili il tasso legale annuo è dell’1,60%, fissato con decreto MEF dell’11 dicembre 2025.

Sibill è accreditata presso l’Agenzia delle Entrate per l’invio delle fatture elettroniche e si integra con tutte le banche italiane tramite PSD2, la direttiva europea che regola l’integrazione sicura ai dati bancari. Questo ti permette di avere in un unico posto movimenti bancari e fatture, e di riconciliare tutto in modo semplice e veloce. Non solo, con Sibill puoi gestire anche la fatturazione, controllare le scadenze e fare pagamenti direttamente in piattaforma.

No, gli interessi moratori sono esclusi dall’IVA ai sensi dell’art. 15 del DPR 633/1972. In fattura o nota di addebito vanno indicati con il codice natura N1 (operazione esclusa). Anche il forfettario di 40 euro previsto dall’art. 6 DLgs 231/2002 è escluso da IVA.

Sì, il forfettario di 40 euro previsto dall’art. 6 del DLgs 231/2002 si aggiunge agli interessi moratori, non li sostituisce. È dovuto per ogni fattura pagata in ritardo, non per ogni rapporto contrattuale, e copre i costi interni di recupero del credito senza necessità di provare il danno.

Il DLgs 231/2002 si applica solo alle transazioni commerciali tra imprese (B2B) e tra imprese e Pubblica Amministrazione. Per i contratti con privati (B2C) o tra privati (C2C) si applica invece l’art. 1224 c.c. e il tasso di interesse legale (1,60% per il 2026), con necessità di costituzione in mora formale.

Le fatture verso la PA seguono il regime commerciale del DLgs 231/2002, con termine standard di pagamento di 30 giorni dalla ricezione (60 per ASL, ospedali e enti SSN). Gli interessi decorrono automaticamente con il tasso BCE + 8%. La nota di addebito va trasmessa obbligatoriamente tramite Sistema di Interscambio (SDI) con il codice univoco dell’ente.

La costituzione in mora è l’atto formale con cui il creditore intima al debitore di adempiere all’obbligazione. Si effettua tramite raccomandata A/R, PEC o atto giudiziale.

Nel regime civile (art. 1224 c.c.) è il presupposto per far decorrere gli interessi moratori. Nel regime commerciale (DLgs 231/2002) non è necessaria perché la decorrenza è automatica.

Se la nota di addebito viene ignorata, il passo successivo è una diffida formale con termine di 15-30 giorni via PEC o raccomandata. Se anche questa non produce esito, si può richiedere un decreto ingiuntivo al Tribunale, allegando fattura originale, nota di addebito e prova di ricezione. Per debiti verso la PA derivanti da contratti pubblici, il giudice competente è il TAR.

 

Se la nota di addebito viene ignorata, il passo successivo è una diffida formale con termine di 15-30 giorni via PEC o raccomandata. Se anche questa non produce esito, si può richiedere un decreto ingiuntivo al Tribunale, allegando fattura originale, nota di addebito e prova di ricezione. Per debiti verso la PA derivanti da contratti pubblici, il giudice competente è il TAR.

Gli interessi attivi di mora sono tassati per cassa ai fini delle imposte sui redditi (art. 109 c. 7 TUIR): si registrano quando effettivamente incassati, non quando maturano.

In contabilità ordinaria vanno evidenziati come “interessi attivi di mora” tra i proventi finanziari. Il forfettario di 40 euro segue lo stesso regime.

Azienda

Risorse

Diventa partner

Prezzi

Accedi

Entra in Sibill

Semplifica i pagamenti e automatizza i processi ripetitivi

Scopri subito quanto costa Sibill