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In questo articolo

Imposta di bollo fattura elettronica: guida, scadenze e pagamenti

L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche è un tributo da 2 € che si applica su ogni fattura esente IVA il cui importo supera 77,47 €. Non si appone più fisicamente come un contrassegno cartaceo: nella fattura elettronica viene indicata direttamente nel file XML, e il pagamento avviene in modo centralizzato ogni trimestre tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate.

Conoscere le regole di applicazione è importante perché gli errori, in un senso o nell’altro, hanno conseguenze fiscali concrete: dimenticare il bollo espone a sanzioni, applicarlo dove non è dovuto genera un addebito non corretto al cliente. In questa guida trovi tutto quello che ti serve sapere su quando si applica, quando non si applica e come si paga.

Quando si applica il bollo da 2 euro

L’importo minimo per l’applicazione

La soglia di 77,47 € deriva dalla conversione in euro delle vecchie 150.000 lire e non è mai stata aggiornata. Si applica all’importo complessivo del singolo documento, non al totale cumulato delle fatture emesse nel periodo: ogni fattura va valutata separatamente.

Ecco qui un esempio:

Le due fatture di Alfa Consulting Srl a confronto: stessa tipologia di prestazione esente IVA, ma importi diversi. La soglia di 77,47 € determina se il bollo da 2 € è dovuto o meno.
FATTURA N. 12
Sotto soglia
Prestazione di consulenza 75,00 €
Esenzione IVA art. 10
Totale fattura 75,00 €
Importo ≤ 77,47 € → bollo non dovuto
FATTURA N. 13
Sopra soglia
Prestazione di consulenza 120,00 €
Esenzione IVA art. 10
Totale fattura 122,00 €
Importo > 77,47 € → bollo dovuto (+ 2,00 €)
Esempio a cura di Sibill

Il riaddebito dell’imposta nel regime ordinario

L’imposta di bollo è tecnicamente a carico di chi emette la fattura, ma nella pratica molti professionisti e aziende la riaddebbitano al cliente come voce separata nel documento.

Nel regime ordinario, il riaddebito si inserisce come voce fuori campo IVA ai sensi dell’art. 15 del DPR 633/72. Non si applica l’IVA sul bollo, perché si tratta di un rimborso di una spesa sostenuta per conto del cliente, non di un corrispettivo per una prestazione.

Ecco qui un esempio di come appare la fattura:

Esempio di fattura emessa da Beta Studio Srl con riaddebito dell’imposta di bollo come voce separata, fuori campo IVA ai sensi dell’art. 15 DPR 633/72.
Beta Studio Srl
P.IVA 01234567890
Via Roma 12 · 20121 Milano
Fattura
N. 45/2026

Prestazione di consulenza fiscale

Esente IVA art. 10

200,00 €

Imposta di bollo

Art. 15 DPR 633/72 · fuori campo IVA

2,00 €
Totale fattura 202,00 €
Esempio a cura di Sibill

Quando non si applica l’imposta di bollo

Conoscere i casi in cui il bollo non è dovuto è importante tanto quanto sapere quando si applica. Un’applicazione errata genera un addebito non corretto al cliente; un’omissione espone invece a sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.

I principali casi di esenzione

Il bollo non si applica nelle seguenti situazioni.

Quando la fattura è soggetta a IVA, anche solo in parte. Se il documento contiene almeno una voce con aliquota IVA, il bollo non scatta sull’intero importo. Questa è la casistica più frequente: la grande maggioranza delle fatture B2B include IVA e non richiede il bollo.

Quando l’importo totale della fattura è pari o inferiore a 77,47 €, indipendentemente dalla natura dell’operazione.

Quando la normativa prevede un’esenzione specifica legata alla tipologia di operazione: è il caso, ad esempio, di alcune operazioni bancarie e finanziarie, di fatture emesse da Onlus per attività istituzionali o di operazioni legate all’edilizia agevolata. In questi casi l’esenzione non dipende dall’importo ma dalla natura giuridica del documento.

La normativa in materia è articolata e non sempre di interpretazione immediata. In caso di dubbio sulla corretta classificazione di un’operazione, è sempre preferibile cercare il supporto di un commercialista prima di decidere autonomamente se applicare o meno il bollo.

Le fatture estere e l’articolo 7-ter

Quando emetti una prestazione di servizi a un soggetto passivo stabilito in un altro paese UE o extra-UE, entrano in gioco le regole di territorialità IVA dell’articolo 7-ter del DPR 633/72. In base a questo articolo, la prestazione si considera effettuata nel paese del committente, non in Italia. La fattura viene emessa senza IVA italiana, con la dicitura “inversione contabile” per i clienti UE o “operazione non soggetta” per i clienti extra-UE.

Per queste operazioni il bollo non è dovuto, perché manca il presupposto territoriale del tributo: si tratta di operazioni che ai fini fiscali avvengono fuori dal territorio italiano. Vale però la pena distinguere questo caso dalle esenzioni interne previste dall’art. 10 (prestazioni sanitarie, operazioni finanziarie e simili): in quei casi si è ancora nell’ambito del territorio italiano e il bollo si applica normalmente sopra la soglia di 77,47 €.

Come e quando si paga l’imposta

Con la fatturazione elettronica il pagamento del bollo avviene in modo centralizzato e trimestrale. Non esistono più contrassegni fisici da acquistare o versamenti manuali da fare fattura per fattura: il sistema dell’Agenzia delle Entrate aggrega tutti i documenti trasmessi nel trimestre e calcola automaticamente l’importo dovuto.

Il pagamento tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate calcola il totale del bollo dovuto sulla base delle fatture elettroniche trasmesse tramite SDI nel trimestre e lo rende disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”. Il contribuente deve solo verificare l’importo e procedere al pagamento entro la scadenza prevista.

Le scadenze trimestrali sono le seguenti:

Primo trimestre (gen-mar)    →   entro il 31 maggio
Secondo trimestre (apr-giu)  →   entro il 30 settembre
Terzo trimestre (lug-set)    →   entro il 30 novembre
Quarto trimestre (ott-dic)   →   entro il 28 febbraio dell'anno successivo

È prevista una semplificazione per chi emette poche fatture esenti: se il totale del bollo maturato in un trimestre è inferiore o uguale a 250 €, è possibile rinviare il pagamento al trimestre successivo. Se il debito cumulato resta sotto i 250 € anche alla fine del terzo trimestre, si può spostare tutto al pagamento di febbraio.

Gestisci il bollo sulle fatture con Sibill

Tenere il conto del bollo su ogni fattura esente, verificare le soglie, rispettare le scadenze trimestrali e riconciliare i pagamenti con i movimenti del conto corrente sono operazioni che, fatte manualmente, occupano tempo e lasciano margine per gli errori.

Sibill automatizza la gestione delle fatture elettroniche e la collega direttamente ai movimenti bancari. Puoi monitorare in tempo reale le scadenze fiscali in arrivo, tenere traccia di ogni pagamento effettuato e condividere tutto con il tuo commercialista senza scambi manuali di documenti.

Domande frequenti

Quando è dovuta l’imposta di bollo su una fattura elettronica?

Su una fattura elettronica l’imposta di bollo da 2 € è dovuta quando la fattura non è soggetta a IVA e l’importo complessivo del documento supera 77,47 €. Entrambe le condizioni devono ricorrere contemporaneamente: se la fattura include anche solo una parte di IVA, o se l’importo è pari o inferiore alla soglia, il bollo non si applica. La verifica va fatta su ogni singolo documento, non sul totale delle fatture emesse nel periodo.

Come si pagano i 2 euro di bollo per le fatture elettroniche?

Per le fatture elettroniche il pagamento avviene trimestralmente tramite il portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate, che calcola automaticamente l’importo dovuto in base alle fatture trasmesse. Si può pagare con addebito diretto dal portale oppure tramite modello F24 con i codici tributo 2521, 2522, 2523 e 2524 per i rispettivi trimestri. Se il debito trimestrale è inferiore a 250 €, è possibile rinviarlo al trimestre successivo.

Quando non si applica il bollo sulle fatture elettroniche?

Sulle fatture elettroniche il bollo non si applica quando la fattura è soggetta a IVA (anche solo in parte), quando l’importo totale non supera 77,47 €, quando la fattura riguarda servizi resi a soggetti esteri fuori dal campo IVA italiano per mancanza del presupposto territoriale (art. 7-ter DPR 633/72), o quando la normativa prevede un’esenzione specifica per la tipologia di operazione. In caso di dubbio è sempre consigliabile verificare con il proprio commercialista.

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