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Marca da bollo su nota di credito: regole, importi ed esempi pratici

Marca da bollo

La marca da bollo su nota di credito si applica solo quando il documento non riporta IVA e supera 77,47 €: in quel caso scatta l’imposta fissa di 2 €.

La nota di credito, dal punto di vista fiscale, è una fattura integrativa, quindi segue le stesse regole di bollo di una normale fattura. Vale il principio di alternatività tra IVA e imposta di bollo: dove c’è l’una, di norma non c’è l’altra. Capire quando applicare la marca da bollo evita errori in fase di emissione e versamenti sbagliati all’Agenzia delle Entrate.

In questa guida vediamo gli importi, i casi pratici (regime forfettario, art. 26, correzioni parziali) e chi deve pagare il bollo, con esempi numerici concreti.

Quando si applica l’imposta di bollo

L’imposta di bollo sulla nota di credito si applica quando il documento riguarda operazioni senza addebito di IVA e l’importo complessivo supera 77,47 €. In questo caso è dovuta nella misura fissa di 2 €. Il principio guida è quello di alternatività: una nota di credito che movimenta importi soggetti a IVA è esente dal bollo in modo assoluto, mentre una nota che movimenta importi non soggetti a IVA può scontare il bollo, se supera la soglia.

In pratica, la regola da tenere a mente è semplice. Se sulla nota di credito c’è IVA, niente bollo. Se non c’è IVA e l’importo è oltre 77,47 €, allora servono i 2 €. La nota di credito eredita questa logica perché è considerata una fattura a tutti gli effetti, solo di segno opposto.

Il bollo da 2 euro

L’imposta di bollo, quando dovuta, è sempre di 2 € per ogni documento, indipendentemente dall’importo della nota di credito. Non è una percentuale: è una cifra fissa. La soglia che fa scattare l’obbligo è 77,47 €, riferita all’importo non assoggettato a IVA. Sotto quella cifra, il bollo non va applicato in nessun caso.

Ecco qui un esempio:

Alfa Manufacturing Srl emette una nota di credito verso un esportatore abituale per annullare una fornitura fatturata in regime di non imponibilità. L’operazione è senza IVA e l’importo supera la soglia, quindi la nota sconta il bollo.

Nota di credito · senza IVA

Documento NC 14/2026

Data 12/06/2026

Emittente Alfa Manufacturing Srl

Cliente Rossi Forniture

Storno di fornitura non imponibile a esportatore abituale

Importo nota di credito3.500,00
IVA0,00
Soglia di applicazione77,47
Imposta di bollo dovuta2,00 €

Le note di credito senza IVA

Le note di credito senza IVA sono quelle che fanno scattare l’obbligo di bollo, a patto che superino i 77,47 €. Rientrano in questa categoria diverse operazioni, accomunate dall’assenza di imposta sul valore aggiunto. Di conseguenza, viene meno l’alternatività e il documento torna a essere imponibile ai fini del bollo.

I casi più frequenti di nota di credito senza IVA sono:

  • operazioni escluse da IVA ai sensi dell’art. 15 del DPR 633/1972 (riaddebiti, interessi di mora, penalità);
  • operazioni fuori campo IVA per mancanza del presupposto soggettivo, oggettivo o territoriale;
  • operazioni non imponibili verso esportatori abituali ed esportazioni;
  • operazioni esenti emesse, ad esempio, da chi opera in regime forfettario.
Nota bene

La soglia di 77,47 € si calcola sull’importo non assoggettato a IVA. Se una nota mescola importi con IVA e importi senza IVA, conta solo la parte senza imposta.

I casi specifici di applicazione

Oltre alla regola generale, ci sono situazioni particolari in cui la marca da bollo sulla nota di credito richiede attenzione. Il regime forfettario, l’applicazione legata all’art. 26 e la correzione parziale dell’importo sono i tre scenari che generano più dubbi. Vediamoli uno per uno, con il criterio da seguire in ciascun caso.

La nota di credito nel regime forfettario

Nel regime forfettario la nota di credito segue le stesse regole della fattura: se l’importo supera 77,47 € sconta l’imposta di bollo di 2 €. Chi opera in regime forfettario, infatti, emette documenti senza addebito di IVA, quindi non scatta il principio di alternatività e il bollo torna dovuto. La nota di credito che storna una di queste fatture eredita lo stesso trattamento.

Ecco qui un esempio:

Sigma Consulting Srl, in regime forfettario, ha emesso una fattura con bollo verso il cliente Verdi e in seguito deve annullarla con una nota di credito di pari importo.

Nota di credito · regime forfettario

Documento NC 7/2026

Data 10/06/2026

Emittente Sigma Consulting Srl

Cliente Verdi

Storno di una prestazione professionale esente da IVA

Importo nota di credito1.000,00
IVA (forfettario)0,00
Importo oltre soglia 77,47 €
Imposta di bollo dovuta2,00 €

In pratica, chi è in regime forfettario applica il bollo sulla nota di credito ogni volta che il documento supera la soglia, esattamente come fa con le fatture. È un punto facile da dimenticare, ma la coerenza tra fattura e nota di credito è quasi sempre la regola.

L’applicazione secondo l’articolo 26

L’art. 26 del DPR 633/1972 disciplina le variazioni in diminuzione dell’IVA, cioè proprio le note di credito. Secondo questa norma, la nota di credito costituisce una fattura integrativa e, di conseguenza, segue le regole generali del bollo. Se la fattura originaria era soggetta a bollo, lo sarà anche la nota di credito che la rettifica; se ne era esente perché con IVA, anche la nota resta esente.

La correzione parziale dell’importo

Quando la nota di credito corregge solo una parte dell’importo, l’imposta di bollo si valuta sul valore effettivo della nota, non su quello della fattura originaria. Pertanto, conta sempre l’importo non assoggettato a IVA indicato nella nota di credito stessa. Se questo supera 77,47 €, il bollo è dovuto; se resta sotto, non si applica.

Ecco qui un esempio:

Beta Consulting Spa aveva emesso una fattura senza IVA da 5.000 € con bollo. In seguito riconosce al cliente uno sconto parziale e deve emettere una nota di credito.

Correzione parziale: cosa cambia per il bollo
 Nota di credito parzialeNota di credito sotto soglia
Importo storno2.000,0050,00
IVA0,00 €0,00 €
Oltre 77,47 €No
Bollo da applicare2,00Nessuno

Il punto chiave è che il bollo non si “trasferisce” automaticamente dalla fattura alla nota. Ogni documento fa storia a sé: se la nota di credito parziale resta sotto soglia, il bollo non va applicato, anche se la fattura originaria lo aveva.

Chi paga la marca da bollo

L’imposta di bollo sulla nota di credito è dovuta da chi emette il documento, cioè il fornitore o il professionista. È lui il soggetto obbligato verso l’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, il costo di 2 € può essere addebitato al cliente, riportandolo in fattura tra le operazioni escluse da IVA ai sensi dell’art. 15 del DPR 633/1972.

In altre parole, l’obbligo di versamento resta sempre in capo a chi emette, ma l’onere economico può essere ribaltato sul cliente. Quando il bollo viene addebitato, in fattura compare la dicitura “escluse art. 15 bollo”, che indica appunto i 2 € fuori dal campo IVA. Per le note di credito elettroniche il versamento segue le scadenze trimestrali previste per la fattura elettronica.

Attenzione

Anche se il bollo viene addebitato al cliente, la responsabilità del versamento all’Agenzia delle Entrate resta sempre di chi emette il documento.

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Sul tema del bollo, avere uno strumento che riconcilia i documenti emessi e ricevuti e tiene traccia delle imposte da versare riduce il rischio di dimenticare i 2 € o di applicarli quando non servono. Non promettiamo di sostituire il commercialista, ma di dare ordine e visibilità ai flussi che riguardano fatture e note di credito.

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Domande frequenti

Chi paga il bollo sulla nota di credito?

Il bollo sulla nota di credito è pagato da chi emette il documento, cioè il fornitore o il professionista, che resta il soggetto obbligato verso l’Agenzia delle Entrate. Il costo di 2 € può però essere addebitato al cliente, indicandolo in fattura tra le operazioni escluse da IVA ai sensi dell’art. 15 del DPR 633/1972. L’obbligo di versamento rimane comunque in capo all’emittente.

Come annullare la marca da bollo su una fattura?

Per annullare la marca da bollo applicata su una fattura si emette una nota di credito che storna il documento originario. Se la fattura annullata era soggetta a bollo e la nota di credito supera 77,47 € senza IVA, anche la nota sconta i 2 €. La nota di credito è infatti una variazione ai sensi dell’art. 26 e segue le regole della fattura che corregge.

Cosa significa “escluse art 15 bollo” in una fattura?

La dicitura “escluse art 15 bollo” significa che i 2 € della marca da bollo sono stati addebitati al cliente come operazione esclusa da IVA ai sensi dell’art. 15 del DPR 633/1972. In pratica il bollo viene ribaltato sul cliente, ma rimane fuori dal campo IVA e quindi non concorre alla base imponibile. È il modo corretto di esporre in fattura il riaddebito del bollo.

Come funziona il bollo per una fattura emessa dopo la nota di credito?

Una fattura emessa dopo una nota di credito segue le proprie regole di bollo, in modo autonomo dalla nota precedente. Se la nuova fattura è senza IVA e supera 77,47 €, sconta i 2 € di bollo; se riporta IVA, ne è esente per alternatività. Ogni documento si valuta a sé: il bollo non si trasferisce né si compensa tra fattura e nota di credito collegate.

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