Pagare un F24 con credito in compensazione significa usare i crediti fiscali o contributivi maturati (un credito IVA, un credito d’imposta, un credito INPS) per ridurre o azzerare le somme da versare nello stesso modello. Il risultato è che si paga solo il saldo netto tra debiti e crediti, con un beneficio immediato di liquidità .
C’è però una regola che non ammette eccezioni: dal 1° luglio 2024, ogni F24 che contiene una compensazione, di qualsiasi natura e importo, va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
L’home banking non è più utilizzabile, nemmeno per le compensazioni parziali con saldo positivo. E dal 1° gennaio 2026 le regole si sono ulteriormente irrigidite per chi ha debiti con la riscossione.
In questa guida vediamo quali canali usare, come compilare il modello con importi a debito e a credito, cosa cambia con il saldo zero e quali sono le nuove regole in vigore, comprese le novità su crediti INPS e INAIL.
Dal 1° luglio 2024 ogni F24 con compensazioni, anche parziali e anche di crediti INPS o INAIL, si presenta solo con i servizi telematici dell’Agenzia. L’home banking non è ammesso.
Il modello a saldo zero va comunque trasmesso: non presentarlo è una violazione sanzionata anche se non c’è nulla da pagare.
Dal 1° gennaio 2026 il divieto assoluto di compensazione scatta con carichi scaduti alla riscossione oltre 50.000 € (prima 100.000).
Canali telematici per il pagamento online
Per un F24 con compensazione i canali ammessi sono soltanto due: F24 web, il servizio dell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate a cui si accede con SPID, CIE o CNS, e F24 online, che prevede l’invio del modello tramite i canali Entratel o Fisconline, direttamente o attraverso un intermediario abilitato come il commercialista.
Come conferma la scheda ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, chi intende compensare crediti IVA, crediti da imposte sui redditi, IRAP, crediti da sostituto d’imposta o crediti del quadro RU deve presentare il modello esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia. Se il saldo finale è maggiore di zero, serve anche un conto corrente presso una banca convenzionata o Poste Italiane su cui addebitare la differenza.
Per un’impresa che gestisce molte scadenze, il vincolo del canale rende ancora più utile centralizzare i versamenti: una piattaforma di gestione dei pagamenti che tiene insieme scadenze, F24 e flussi in uscita riduce il rischio di sbagliare canale o di arrivare lunghi sulla scadenza.
| Home banking / app | Unico ammessoF24 web / online | |
|---|---|---|
| F24 senza compensazione | Sì | Sì |
| F24 con compensazione (anche parziale) | No | Sì |
| F24 a saldo zero | No | Sì |
| Accesso | Credenziali del conto | SPID, CIE, CNS o intermediario |
Utilizzo dei servizi dell’Agenzia delle entrate
Con F24 web si compila il modello direttamente a schermo nell’area riservata: si inseriscono le righe a debito e quelle a credito, il sistema calcola il saldo e si indica l’IBAN per l’addebito dell’eventuale differenza. La procedura guidata segnala gli errori più comuni prima dell’invio, e la ricevuta telematica arriva dopo i controlli.
Un dettaglio da conoscere: sui modelli con compensazione l’Agenzia può sospendere l’esecuzione della delega fino a 30 giorni per verificare i profili di rischio. Se i controlli non rilevano irregolarità , il pagamento si perfeziona con la data originaria; in caso contrario la delega si considera non eseguita, e i tributi risultano non versati.
Differenza tra F24 web e home banking
La differenza oggi è netta: l’home banking resta un canale valido solo per gli F24 senza compensazioni. Se nel modello compare anche un solo credito, il canale bancario non è ammesso e la delega trasmessa via home banking viene scartata, con un effetto collaterale insidioso: i tributi che si pensava di aver pagato restano scoperti, con sanzioni e interessi che maturano.
Fino al 30 giugno 2024 le compensazioni parziali con saldo positivo potevano ancora passare dai canali bancari. Dal 1° luglio 2024 questa possibilità è venuta meno per tutti: qualunque compensazione, anche parziale, anche verticale (stesso tributo su stesso tributo) se esposta nel modello, richiede i servizi dell’Agenzia.
Come compilare il modello F24 con compensazione
La compilazione segue la logica ordinaria del modello, con una colonna in più da usare: quella degli importi a credito compensati. Ogni sezione del modello ha le sue due colonne, importi a debito versati e importi a credito compensati, e ogni riga ospita un solo codice tributo.
Nelle righe a debito si inseriscono le somme dovute, ognuna con il suo codice: per collocarle nella sezione giusta aiuta conoscere la differenza tra imposte e tasse, perché imposte erariali, tributi locali e contributi viaggiano in sezioni distinte. Nelle righe a credito si indicano invece i crediti che si vogliono usare, con il loro codice tributo e l’anno di riferimento in cui sono maturati. Il saldo finale del modello è la differenza tra il totale a debito e il totale a credito.
Esempio di compensazione parziale
Ecco qui un esempio:
Alfa Manufacturing Srl deve versare 8.000 € di IVA mensile (codice 6001) e ha maturato un credito d’imposta da investimenti per 3.000 €. Nel modello inserisce la riga a debito da 8.000 € nella sezione Erario e la riga a credito da 3.000 € con il codice del credito d’imposta e l’anno di maturazione.
Il saldo del modello è 5.000 €: è l’unico importo che esce dal conto corrente alla scadenza, mentre i 3.000 € di credito risultano utilizzati in compensazione. Il modello va trasmesso con i servizi telematici dell’Agenzia, e l’addebito della differenza avviene sul conto indicato.
Gestione del modello F24 a saldo zero
Quando i crediti coprono interamente i debiti, il modello chiude a saldo zero. Attenzione a un errore frequente: il modello a saldo zero va comunque presentato. Non trasmetterlo equivale a non aver dichiarato la compensazione, e la violazione è sanzionata anche se non c’era nulla da pagare.
Il modello a saldo zero si presenta, come tutti gli F24 con compensazione, esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia. È l’obbligo storicamente più antico, in vigore ben prima del 2024, e resta il caso in cui i controlli automatici sono più severi: un errore di compilazione genera lo scarto immediato della delega.
Il modello a saldo zero non è facoltativo: va sempre trasmesso, anche se non c’è nulla da pagare. Ometterlo è una violazione sanzionata, perché equivale a non aver dichiarato la compensazione.
Nuove regole per la compensazione dei crediti
Prima di compensare va verificato che il credito sia effettivamente utilizzabile. La natura del credito conta: un credito d’imposta da agevolazione segue regole di maturazione e utilizzo proprie, e molti crediti sopra i 5.000 € annui richiedono il visto di conformità sulla dichiarazione da cui emergono, con possibilità di compensare solo dal decimo giorno successivo alla presentazione.
Il tetto generale resta di 2 milioni di euro l’anno di crediti compensabili per contribuente, con il limite specifico di 250.000 € per i crediti del quadro RU. E dal 1° gennaio 2026 è arrivata la stretta più rilevante degli ultimi anni sul fronte dei debiti pregressi.
Limitazioni per contribuenti privati e imprese
La Legge di Bilancio 2026 (legge 199/2025) ha dimezzato la soglia che fa scattare il divieto assoluto di compensazione orizzontale: da 100.000 a 50.000 € di carichi affidati all’agente della riscossione, scaduti e non sospesi. Chi supera la soglia non può compensare nemmeno un euro: la delega viene scartata automaticamente e si applica una sanzione del 25% sull’importo indebitamente compensato.
Contano solo i carichi scaduti, non sospesi e già affidati alla riscossione: un avviso bonario non rileva, e una rateazione regolare fa uscire il debito dal conteggio.
Resta inoltre il limite storico dei 1.500 €: con ruoli erariali scaduti sopra questa soglia è vietato compensare crediti erariali fino a concorrenza del debito. La compensazione verticale, stesso tributo contro stesso tributo, resta invece sempre possibile.
Dal 2026 la soglia oltre la quale non puoi compensare nulla scende a 50.000 € di carichi scaduti alla riscossione. Contano solo i debiti scaduti e non sospesi: una rateazione regolare li fa uscire dal conteggio e ti restituisce la possibilità di compensare.
Novità per i crediti inps e inail
Dal 1° luglio 2024 anche gli F24 che compensano crediti INPS e INAIL vanno presentati esclusivamente con i servizi telematici dell’Agenzia, che incrocia i dati con gli archivi degli enti per verificare l’esistenza del credito. C’è però un’eccezione favorevole: il divieto legato ai 50.000 € di ruoli scaduti non blocca i crediti di natura previdenziale e assicurativa, che restano compensabili.
La legge di Bilancio 2024 ha anche ridefinito le tempistiche di utilizzo dei crediti INPS e INAIL (ad esempio, per i datori di lavoro, dal quindicesimo giorno successivo alla trasmissione dei dati retributivi da cui il credito emerge). Queste nuove tempistiche, però, diventano operative solo con i provvedimenti attuativi congiunti di Agenzia, INPS e INAIL: fino ad allora continuano ad applicarsi le regole precedenti.
Sibill e la gestione dei pagamenti fiscali
Noi di Sibill sappiamo che tra vincoli di canale, verifiche sui crediti e scadenze che si accavallano, il pagamento degli F24 è diventato un processo che richiede attenzione crescente.
Proprio per questo abbiamo introdotto una funzione che compila e paga gli F24 direttamente dalla piattaforma: carichi il PDF del modello, l’intelligenza artificiale estrae i dati e prepara il pagamento, tu verifichi e confermi.
Ogni versamento resta tracciato insieme ai flussi di cassa, così sai sempre cosa è uscito, quando e per quale scadenza. Scopri di più su sibill.com.
Gestisci scadenze, compensazioni e F24 in un unico posto, senza sbagliare canale
Prova la demo →Domande frequenti
Un F24 con crediti in compensazione si paga esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate: F24 web dall’area riservata (accesso con SPID, CIE o CNS) oppure F24 online via Entratel o Fisconline, anche tramite intermediario. L’home banking non è ammesso. Se il saldo è positivo, la differenza viene addebitata sul conto corrente indicato nel modello.
Il credito va inserito nella colonna “importi a credito compensati” della sezione corretta, con il suo codice tributo e l’anno di maturazione. Prima di usarlo conviene verificare tre cose: che il credito risulti dalla dichiarazione presentata (con visto di conformità se supera i 5.000 € annui), che non ci siano ruoli scaduti oltre le soglie di legge e che non si superi il tetto annuo di 2 milioni di euro.
Nel modello parzialmente compensato il credito copre solo una parte dei debiti: il saldo residuo viene addebitato sul conto corrente alla scadenza, dopo la trasmissione tramite i servizi dell’Agenzia. Se il versamento della quota residua avviene oltre i termini, si regolarizza con il ravvedimento operoso: per calcolare sanzioni ridotte e interessi in base ai giorni di ritardo è utile un calcolatore del ravvedimento operoso.
Dal 1° luglio 2024 ogni F24 con compensazioni, anche parziali e anche di crediti INPS e INAIL, va trasmesso solo con i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Dal 1° gennaio 2026 il divieto assoluto di compensazione orizzontale scatta con carichi scaduti affidati alla riscossione oltre 50.000 € (prima erano 100.000), con scarto della delega e sanzione del 25% sull’importo compensato indebitamente.