La delega per la fatturazione elettronica è l’autorizzazione formale con cui un titolare di partita IVA affida a un intermediario, tipicamente il proprio commercialista, la gestione delle fatture elettroniche sul portale dell’Agenzia delle Entrate.
Senza questa delega, nessun soggetto terzo può accedere al cassetto fiscale del contribuente per emettere, ricevere o consultare i documenti fiscali in suo nome. Si tratta di un adempimento burocratico preciso, con scadenze e procedure definite dalla normativa, che vale la pena conoscere anche solo per capire cosa autorizza il proprio consulente ogni volta che chiede di rinnovarla.
Dall’8 dicembre 2025 la procedura è cambiata: l’Agenzia delle Entrate ha introdotto la delega unica che, con un’unica operazione telematica, sostituisce i precedenti moduli separati per Cassetto fiscale, Fatture e Corrispettivi e altri servizi online. In questa guida trovi cos’è la nuova delega unica, come si attiva, come funziona il rapporto con il commercialista, quanto dura e come si revoca.
Cos’è la delega per la fatturazione elettronica
La delega per la fatturazione elettronica è il documento con cui un contribuente autorizza un intermediario abilitato ad accedere ai propri servizi fiscali online, in particolare al portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate, per gestire le fatture elettroniche in sua vece.
Dal punto di vista normativo, la delega è necessaria perché il portale dell’Agenzia delle Entrate richiede l’autenticazione personale del titolare tramite SPID, CIE o CNS. Quando è il commercialista a operare, deve farlo con le proprie credenziali ma in nome del cliente: la delega è il titolo giuridico che lo autorizza a farlo.
Dall’8 dicembre 2025, in seguito al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 ottobre 2024 e alla riforma del DLgs 1/2024, la delega ha assunto una forma unica: con un’unica comunicazione il contribuente può autorizzare l’intermediario a operare su più servizi online, inclusi il Cassetto fiscale delegato, i servizi di fatturazione elettronica (consultazione e acquisizione delle fatture, gestione dell’indirizzo telematico, conservazione, registrazione dei dispositivi) e i servizi di Agenzia delle Entrate-Riscossione disponibili nell’area Equipro.
Affidarsi a un software per la fatturazione elettronica che si integra direttamente con il Sistema di Interscambio permette di automatizzare i flussi operativi quotidiani, mentre la delega rimane il presupposto burocratico formale su cui tutto si appoggia.
Come delegare il commercialista o un intermediario
Dall’8 dicembre 2025 la procedura per conferire la delega è esclusivamente telematica: il modulo cartaceo non è più previsto per le nuove deleghe. Le due strade disponibili partono entrambe dal portale dell’Agenzia delle Entrate, ma cambia chi materialmente esegue la comunicazione.
- Comunicazione diretta da parte del contribuente. Il titolare di partita IVA accede alla propria area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate con SPID, CIE o CNS, entra nella sezione dedicata alle deleghe, inserisce il codice fiscale dell’intermediario, seleziona i servizi che vuole autorizzare e conferma. La delega è attiva subito.
- Comunicazione effettuata dall’intermediario. Dopo aver stipulato un accordo scritto con il cliente (in formato cartaceo o digitale), l’intermediario trasmette i dati della delega all’Agenzia delle Entrate tramite le specifiche funzionalità telematiche disponibili nella propria area riservata. È l’opzione più comoda quando il cliente non ha familiarità con il portale e preferisce affidare tutto al consulente.
Per i servizi delegabili, il contribuente può scegliere se autorizzare l’intermediario a uno solo o a tutti: consultazione del Cassetto fiscale delegato, servizi di fatturazione elettronica (con le sue diverse sotto-funzioni), acquisizione dei dati ISA e per il concordato preventivo biennale, servizi di Agenzia delle Entrate-Riscossione. La nuova delega può essere conferita a un massimo di due intermediari.
La delega unica per l’utilizzo dei servizi online
Guida ufficiale dell’Agenzia delle Entrate (novembre 2025) con tutte le istruzioni passo passo per attivare la nuova delega unica.
Nota sulle deleghe già attive. Le deleghe conferite prima del 5 dicembre 2025 con i vecchi moduli (Cassetto fiscale, Fatture e Corrispettivi, Equipro) restano valide fino al 28 febbraio 2027, salvo revoca o scadenza naturale anticipata. Dopo quella data devono essere riconferite con la nuova procedura unica.
Per chi vuole strutturare in modo efficiente il rapporto con il proprio consulente, andare oltre la semplice delega fiscale significa adottare strumenti che eliminino lo scambio manuale di documenti: collaborare con il commercialista su una piattaforma condivisa permette allo studio di accedere sempre ai dati aggiornati del cliente senza aspettare email con allegati.
Gestione, durata e rinnovo
Una volta attivata, la delega rimane valida per un periodo definito e può essere modificata, rinnovata o revocata in qualsiasi momento dal contribuente o dall’intermediario delegato.
Il rinnovo della delega
La delega unica resta efficace fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di conferimento, salvo revoca o rinuncia anticipata. In pratica, una delega attivata nel marzo 2026 scade il 31 dicembre 2030.
Allo scadere, la delega non si rinnova automaticamente: l’intermediario perde l’accesso ai servizi del cliente e va conferita una nuova delega seguendo la stessa procedura telematica. Per evitare interruzioni operative, è buona pratica che il commercialista monitori con anticipo le scadenze delle deleghe dei propri clienti. A questo proposito, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione, nell’area riservata agli intermediari, un file riepilogativo con l’elenco delle deleghe attive e le rispettive date di scadenza.
La revoca del mandato
La revoca della delega può avvenire in qualsiasi momento, sia su iniziativa del contribuente che dell’intermediario, e segue la stessa modalità telematica dell’attivazione. Il contribuente può revocare la delega dalla propria area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate; in alternativa la rinuncia può essere comunicata dall’intermediario.
È importante revocare la delega non appena si cambia commercialista o si decide di gestire internamente le fatture elettroniche: un accesso non revocato rimane tecnicamente attivo e l’ex intermediario potrebbe continuare a operare sui documenti fiscali del cliente. In caso di cambio di studio, la revoca della vecchia delega e l’attivazione di quella nuova devono avvenire in modo coordinato per evitare interruzioni nella gestione delle fatture in transito.
La delega per i contribuenti forfettari
I contribuenti in regime forfettario, obbligati alla fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2024, seguono la stessa procedura di delega valida per tutti gli altri titolari di partita IVA. Non esistono moduli o percorsi differenziati per questo regime: la delega unica telematica introdotta a dicembre 2025 si applica nello stesso modo, con gli stessi servizi delegabili e gli stessi canali di attivazione.
La differenza riguarda la gestione operativa delle fatture, non la delega in sé. Le fatture emesse in regime forfettario hanno caratteristiche specifiche, come l’assenza dell’IVA e la dicitura obbligatoria relativa al regime fiscale applicato, che devono essere gestite correttamente dal software o dall’intermediario delegato. Per questo motivo, è utile verificare che il commercialista o il gestionale sia configurato per emettere correttamente questo tipo di documento prima ancora di procedere con la delega.
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La delega al commercialista risolve l’accesso burocratico al portale dell’Agenzia delle Entrate. Non risolve però il problema più quotidiano: lo scambio continuo di file, estratti conto ed email tra azienda e studio per tenere allineata la contabilità.
Su Sibill, azienda e commercialista lavorano sugli stessi dati in tempo reale. Le fatture entrano dall’SDI direttamente in piattaforma, i movimenti bancari arrivano tramite open banking e la riconciliazione automatica abbina ogni documento al pagamento corrispondente senza intervento manuale. Il commercialista accede direttamente a prima nota, scadenzario e flusso di cassa aggiornati, senza aspettare che il cliente invii nulla. In questo modo, la delega rimane quello che è: un adempimento formale. Il lavoro vero avviene già sincronizzato.
Domande frequenti
Come fare una delega per la fattura elettronica?
Dall’8 dicembre 2025 la delega per la fattura elettronica si conferisce esclusivamente per via telematica. La prima opzione è accedere alla propria area riservata sul portale dell’Agenzia delle Entrate con SPID, CIE o CNS, aprire la sezione dedicata alle deleghe, inserire il codice fiscale del commercialista e selezionare i servizi da autorizzare. La seconda è far comunicare la delega all’intermediario stesso, che dopo aver stipulato un accordo scritto con il cliente può trasmettere i dati direttamente dalla sua area riservata. Il vecchio modulo cartaceo non è più utilizzabile per nuove deleghe.
Quanto dura la delega per la fatturazione elettronica?
La delega unica per la fatturazione elettronica resta efficace fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di conferimento, salvo revoca o rinuncia anticipata. Una delega attivata nel marzo 2026, ad esempio, scade il 31 dicembre 2030. Allo scadere non si rinnova automaticamente: serve conferirne una nuova con la stessa procedura telematica. Le deleghe già attive con i vecchi moduli prima del 5 dicembre 2025 restano valide fino al 28 febbraio 2027.
Come fare una delega digitale?
Dall’8 dicembre 2025 la delega digitale è l’unica procedura possibile per le nuove deleghe alla fatturazione elettronica. Il contribuente accede al portale dell’Agenzia delle Entrate con SPID, CIE o CNS, entra nella sezione deleghe, seleziona i servizi da delegare, inserisce il codice fiscale dell’intermediario e conferma. La delega è immediatamente attiva. In alternativa, l’intermediario stesso può comunicare la delega in nome del cliente, dopo aver stipulato un accordo scritto, attraverso le funzionalità telematiche disponibili nella propria area riservata.