Il regime IVA per cassa è un regime opzionale che permette di versare l’IVA solo quando si incassa la fattura, e non quando la si emette. Il meccanismo è semplice: l’imposta a debito diventa esigibile al momento dell’incasso del corrispettivo, mentre l’IVA sugli acquisti si detrae quando si paga il fornitore.
Si rivolge a professionisti e piccole imprese con un volume d’affari fino a 2 milioni di euro, e nasce per non costringerli ad anticipare all’Erario un’imposta su corrispettivi non ancora riscossi. Resta però un limite: trascorso un anno dall’operazione, l’IVA diventa comunque dovuta.
Nei prossimi paragrafi trovi requisiti, soggetti ammessi, regole di opzione e revoca, esempi pratici e cosa cambia per chi riceve la fattura.
Con l’IVA per cassa l’imposta è dovuta all’incasso, non all’emissione della fattura.
Serve un volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro.
Dopo un anno dall’operazione l’IVA diventa comunque esigibile, salvo procedure concorsuali del cliente.
Non si applica alle vendite verso privati, alle operazioni in reverse charge e ai regimi speciali.
Cos’è il regime IVA per cassa
Il regime IVA per cassa, detto anche “cash accounting”, è un regime opzionale che cambia il momento in cui l’IVA diventa esigibile. Nel regime ordinario l’IVA su una vendita è dovuta all’Erario nel momento in cui l’operazione si considera effettuata, a prescindere dal fatto che il cliente abbia pagato. Con l’IVA per cassa, invece, l’imposta diventa esigibile solo quando il corrispettivo viene effettivamente incassato.
Lo stesso principio vale a rovescio sugli acquisti: chi adotta il regime può detrarre l’IVA sulle fatture dei fornitori solo nel momento in cui le paga, non prima.
Il vantaggio è evidente sul piano finanziario. Senza questo regime, un’azienda potrebbe trovarsi a versare l’IVA su una fattura che il cliente salderà mesi dopo, anticipando di tasca propria un’imposta non ancora incassata. L’IVA per cassa, al contrario, allinea il versamento all’effettivo flusso di denaro.
La normativa: l’art. 32-bis D.L. 83/2012
Il regime è disciplinato dall’articolo 32-bis del D.L. 83/2012, in attuazione di una facoltà concessa dalla direttiva europea 2010/45/UE. È operativo per le operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre 2012.
La norma stabilisce che, per i soggetti con volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro, l’IVA diventa esigibile al momento del pagamento dei corrispettivi. Lo stesso articolo fissa però un limite importante: l’imposta diventa comunque esigibile dopo un anno dall’effettuazione dell’operazione, anche se non è stata incassata, salvo il caso in cui il cliente sia stato assoggettato a procedure concorsuali.
I requisiti e i limiti di fatturato
Il requisito principale per accedere al regime è il volume d’affari: non deve superare i 2 milioni di euro nell’anno precedente. Chi inizia l’attività può aderire se prevede di non superare quella soglia.
Il limite si calcola sulla somma di tutte le operazioni attive, comprese quelle escluse dal regime. È un tetto sull’intero giro d’affari, non solo sulle operazioni che beneficiano dell’IVA per cassa.
Se nel corso dell’anno il volume d’affari supera i 2 milioni di euro, il regime cessa: si torna alle regole ordinarie a partire dal mese o trimestre successivo a quello in cui la soglia è stata superata.
C’è poi il secondo limite, quello temporale già citato: anche restando nel regime, l’IVA su una fattura non incassata diventa comunque esigibile trascorso un anno dall’operazione. Il differimento, quindi, non è illimitato.
Come funziona il meccanismo
In pratica, chi adotta l’IVA per cassa liquida l’imposta seguendo i movimenti di denaro. Per le vendite considera solo le fatture effettivamente incassate; per gli acquisti detrae solo l’IVA delle fatture effettivamente pagate.
Ogni periodo di liquidazione, mensile o trimestrale, si calcola quindi sulla base di ciò che è entrato e uscito davvero, non di ciò che è stato semplicemente fatturato. Questo lega strettamente la gestione dell’IVA al cash flow reale dell’attività.
La differenza tra l’IVA per cassa e per competenza
La differenza di fondo sta nel criterio temporale. Il regime ordinario lega l’IVA all’effettuazione dell’operazione, mentre l’IVA per cassa segue il momento dell’incasso o del pagamento.
| IVA per cassa | IVA ordinaria | |
|---|---|---|
| IVA a debito esigibile | All’incasso della fattura | All’effettuazione dell’operazione |
| IVA sugli acquisti detraibile | Al pagamento del fornitore | Secondo le regole ordinarie |
| Limite temporale | Comunque esigibile dopo 1 anno | Non previsto |
| Vantaggio principale | Liquidità: non si anticipa l’imposta | Nessun differimento |
Questa distinzione richiama il concetto contabile più generale di competenza economica, in base al quale costi e ricavi si registrano nel momento in cui maturano, indipendentemente dai flussi monetari. L’IVA per cassa, al contrario, ragiona per cassa: conta quando il denaro si muove.
Attenzione a non confondere i due piani. La scelta dell’IVA per cassa riguarda solo il momento di esigibilità e detraibilità dell’imposta; non modifica le regole di determinazione del reddito, che seguono i propri criteri.
La differenza con l’IVA ad esigibilità differita
L’IVA per cassa va distinta anche dall’esigibilità differita prevista per alcune operazioni, come quelle verso enti pubblici. Si tratta di due meccanismi simili nell’effetto, perché entrambi posticipano l’esigibilità, ma diversi nella portata.
L’esigibilità differita “classica” riguarda specifiche operazioni e non è subordinata a un’opzione complessiva del contribuente. L’IVA per cassa, invece, è un regime opzionale che il soggetto sceglie e che si applica, con le dovute eccezioni, alla generalità delle sue operazioni attive e passive.
Un’altra differenza pratica sta nel limite annuale: nell’IVA per cassa l’imposta diventa comunque esigibile dopo un anno, mentre in alcune forme di esigibilità differita questo limite temporale può non operare allo stesso modo.
L’emissione della fattura elettronica
Chi applica il regime deve indicarlo in fattura. È necessaria l’annotazione che si tratta di un’operazione con “IVA per cassa ai sensi dell’articolo 32-bis del D.L. 83/2012”.
Nella fattura elettronica, l’opzione si riflette nel tracciato XML con il regime fiscale RF17 (IVA per cassa). L’indicazione corretta è un adempimento formale: la sua omissione costituisce una violazione formale che, secondo l’Agenzia delle Entrate, non inficia la validità dell’opzione, ma è comunque da evitare. Per il quadro generale conviene fare riferimento al funzionamento della fatturazione elettronica.
I soggetti ammessi al regime
Possono accedere al regime i titolari di partita IVA, imprenditori e lavoratori autonomi, che rispettano il limite di volume d’affari. È ammesso anche l’accesso degli enti non commerciali, limitatamente all’eventuale attività commerciale svolta.
C’è però una condizione fondamentale sul lato del cliente: il regime si applica alle operazioni verso altri soggetti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione. Non si applica, quindi, alle vendite verso privati consumatori, per le quali l’IVA resta esigibile secondo le regole ordinarie.
Il regime non si applica alle operazioni verso privati consumatori, a quelle soggette a reverse charge e ai soggetti che adottano regimi speciali IVA, come il regime del margine. In questi casi l’IVA segue le regole ordinarie.
I professionisti
Per i professionisti l’IVA per cassa è spesso particolarmente utile, perché la loro attività è basata su prestazioni di servizi il cui pagamento può arrivare con tempi lunghi. Differire l’IVA al momento dell’incasso evita di anticipare l’imposta su parcelle non ancora saldate.
Va ricordato che, per le prestazioni verso privati, il regime non opera: in quel caso l’IVA segue le regole ordinarie. Il beneficio si concentra quindi sulle prestazioni verso altre imprese o professionisti.
Le Srl e le società di capitali
Anche le società, incluse le Srl e le altre società di capitali, possono optare per l’IVA per cassa, purché rispettino il limite di 2 milioni di euro di volume d’affari. Non c’è una preclusione legata alla forma giuridica.
Per queste realtà il regime può essere uno strumento di gestione della liquidità, soprattutto in settori con tempi di incasso dilatati. Resta valida la stessa avvertenza: il differimento ha il limite dell’anno e non si applica alle operazioni verso privati o in reverse charge.
La gestione contabile e la dichiarazione IVA
Il regime non modifica gli ordinari adempimenti contabili: restano fermi gli obblighi di fatturazione e registrazione. Cambia solo il momento in cui l’IVA confluisce nella liquidazione periodica, legato all’incasso e al pagamento.
Proprio per questo, l’IVA per cassa richiede un monitoraggio puntuale dei movimenti. La liquidazione dipende dalle transazioni effettivamente avvenute, quindi una buona gestione di incassi e pagamenti diventa essenziale per liquidare correttamente l’imposta e non perdere di vista le scadenze.
In dichiarazione IVA, l’opzione per il regime va comunicata nel quadro VO della prima dichiarazione annuale successiva alla scelta. L’opzione si desume infatti dal comportamento concludente del contribuente, ma va poi formalizzata nella dichiarazione.
Le regole per la contabilità semplificata
Il regime IVA per cassa è compatibile con la contabilità semplificata. Anche i soggetti in semplificata, se rispettano i requisiti, possono optare per il cash accounting ai fini IVA.
È bene però tenere distinti due piani: la contabilità semplificata per cassa riguarda la determinazione del reddito, mentre l’IVA per cassa riguarda l’esigibilità dell’imposta. Sono due “per cassa” su livelli diversi, che possono coesistere ma rispondono a regole proprie.
L’opzione e la revoca del regime
L’adesione al regime avviene per opzione, desunta dal comportamento concludente e comunicata nel quadro VO della dichiarazione IVA. L’opzione vincola il contribuente per almeno un triennio.
Trascorso il triennio minimo, l’opzione resta valida di anno in anno finché non viene revocata. La revoca si esercita con le stesse modalità dell’adesione, ossia tramite comunicazione nella dichiarazione IVA.
Come si esce dal regime IVA per cassa
Si esce dal regime in due modi: per revoca volontaria, dopo il triennio minimo, oppure per cessazione automatica, quando si supera la soglia dei 2 milioni di euro di volume d’affari.
Nel caso di superamento della soglia, l’uscita scatta dal mese o trimestre successivo. Nella liquidazione dell’ultimo periodo in regime per cassa va computata a debito tutta l’IVA non ancora versata e, allo stesso tempo, può essere detratta l’IVA non ancora detratta sugli acquisti pagati.
Il passaggio al regime ordinario
Quando si torna al regime ordinario, occorre “chiudere” le posizioni IVA ancora sospese. L’IVA delle operazioni attive non ancora incassate e quella delle operazioni passive non ancora pagate vanno gestite secondo le regole previste per la transizione, confluendo nella liquidazione del periodo di uscita.
In sostanza, il passaggio richiede attenzione per non perdere detrazioni né dimenticare imposte a debito rimaste in sospeso. È un momento in cui il supporto del commercialista è particolarmente utile.
Alcuni esempi pratici
Vediamo due situazioni tipiche che aiutano a capire come funziona concretamente il regime, soprattutto sui due limiti: l’incasso e il termine annuale.
Le fatture non pagate dopo un anno
Un professionista in regime IVA per cassa emette una fattura a marzo, ma il cliente non paga. Con l’IVA per cassa l’imposta non sarebbe dovuta finché non arriva l’incasso, ma scatta il limite annuale: trascorso un anno dall’operazione, a marzo dell’anno successivo, l’IVA diventa comunque esigibile e va versata, anche se la fattura resta non pagata.
L’unica eccezione è se il cliente, prima del decorso dell’anno, viene assoggettato a una procedura concorsuale: in quel caso il differimento può proseguire. Quando invece il cliente è semplicemente moroso, conviene attivarsi per gestire una fattura non pagata con solleciti e azioni di tutela, perché l’IVA andrà comunque versata.
Le fatture a cavallo d’anno
Una fattura emessa a novembre e incassata a febbraio dell’anno successivo mostra bene la logica del regime. L’IVA non confluisce nella liquidazione di novembre, ma in quella di febbraio, quando avviene l’incasso.
Questo significa che il momento in cui l’imposta “pesa” può cadere in un anno diverso da quello di emissione della fattura. È un aspetto da tenere presente nella pianificazione, perché sposta l’esigibilità dell’IVA all’esercizio in cui si verifica l’incasso, sempre nel limite dell’anno.
Le regole per chi riceve la fattura
Un punto spesso frainteso riguarda chi riceve una fattura con l’annotazione “IVA per cassa”. La scelta del regime riguarda solo chi la emette: per il cliente che riceve la fattura, se non ha a sua volta optato per l’IVA per cassa, la detrazione segue le regole ordinarie.
In altre parole, il fornitore in regime per cassa differisce la propria IVA a debito all’incasso, ma il cliente può detrarre l’IVA secondo i criteri ordinari, senza dover attendere il pagamento. I due piani sono indipendenti.
Questo vale a meno che anche il cliente non abbia optato per l’IVA per cassa: in quel caso, lui detrarrà la propria IVA sugli acquisti al momento del pagamento, secondo il proprio regime.
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L’IVA va per cassa o per competenza?
Nel regime ordinario l’IVA segue un criterio legato all’effettuazione dell’operazione, quindi è dovuta a prescindere dall’incasso. Con il regime opzionale IVA per cassa, invece, l’imposta diventa esigibile solo al momento dell’incasso del corrispettivo, e la detrazione sugli acquisti scatta al momento del pagamento. È quindi possibile gestire l’IVA per cassa, ma solo aderendo all’apposito regime previsto dall’articolo 32-bis del D.L. 83/2012.
Il regime IVA per cassa è compatibile con il regime forfettario?
No. Chi applica il regime forfettario non addebita l’IVA in fattura e non la versa, quindi il meccanismo dell’IVA per cassa non avrebbe ragione di esistere. Il regime IVA per cassa interessa i soggetti che applicano l’IVA in modo ordinario e vogliono differirne l’esigibilità al momento dell’incasso. Sono quindi due regimi alternativi e non cumulabili.
Come funziona per l’acquisto di un’autovettura con finanziamento?
Nel regime IVA per cassa la detrazione dell’IVA sugli acquisti scatta al momento del pagamento del corrispettivo al fornitore. Nel caso di acquisto di un bene con finanziamento, occorre distinguere il pagamento al venditore dal rimborso delle rate alla società finanziaria: ai fini dell’IVA per cassa rileva il momento in cui il corrispettivo è pagato al fornitore del bene. Trattandosi di una situazione tecnica, è opportuno verificarne i dettagli con il proprio commercialista.
Come si gestisce l’IVA per cassa con la Pubblica Amministrazione?
Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione il regime IVA per cassa è di fatto superato dalle regole della scissione dei pagamenti (o split payment), che si applicano in via prioritaria. Con lo split payment è la PA a versare l’IVA direttamente all’Erario, quindi non c’è un’IVA a debito del fornitore da differire secondo il criterio di cassa. Le due discipline non si sovrappongono: prevale il meccanismo previsto per le operazioni verso la PA.