L’autofattura in reverse charge è il documento elettronico che il cessionario o committente trasmette al Sistema di Interscambio per assolvere l’IVA nelle operazioni soggette a inversione contabile. Si tratta di un adempimento obbligatorio per chi riceve fatture senza IVA da fornitori italiani in settori specifici (edilizia, dispositivi elettronici, oro, energia) o da fornitori esteri (UE ed extra-UE).
Le regole tecniche sono cambiate diverse volte negli ultimi anni: codici TD specifici, termini di trasmissione precisi, e dal 1° settembre 2024 un nuovo regime sanzionatorio molto più articolato (D.Lgs. 87/2024). Coinvolge imprese, professionisti e PMI di tutti i settori, e capire come funziona evita errori formali, sanzioni e blocchi nella detrazione dell’imposta.
Vediamo nel dettaglio cos’è l’autofattura in reverse charge, quando va emessa, quali codici TD utilizzare, le scadenze del 15 del mese successivo e le sanzioni aggiornate.
Differenza tra autofattura e reverse charge
L’autofattura è un documento fiscale che un soggetto passivo IVA emette verso se stesso, in luogo del fornitore, per assolvere obblighi specifici previsti dalla normativa. Il termine viene spesso usato in senso lato per indicare diverse fattispecie (autoconsumo, omaggi, regolarizzazione di fatture mancanti, e così via), e ognuna ha codici TD e regole proprie. Conoscere il quadro generale dei casi di emissione è il punto di partenza per non confondere casistiche diverse.
Il reverse charge, invece, è un meccanismo di assolvimento dell’IVA che sposta l’obbligo dal cedente al cessionario, definito dall’art. 17 del DPR 633/1972. Si applica a operazioni specifiche (subappalti edili, dispositivi elettronici, oro, energia, operazioni con soggetti non residenti) e prevede una doppia registrazione contabile da parte dell’acquirente.
I due concetti si incrociano nella pratica perché, in regime di reverse charge, il cessionario è obbligato a trasmettere al SDI un documento elettronico di integrazione (per il reverse charge interno) o di autofattura (per il reverse charge esterno con fornitore extra-UE), entrambi tecnicamente classificati come “autofatture” nel linguaggio comune anche se formalmente sono cose diverse:
- integrazione: il cessionario riceve una fattura elettronica regolare via SDI dal fornitore italiano, la integra con aliquota e IVA, e la rispedisce al SDI con codice TD16
- autofattura vera e propria: il cessionario riceve una fattura cartacea o non elettronica da un fornitore estero, e ne genera ex novo la versione elettronica con codici TD17, TD18 o TD19
Il reverse charge non va confuso con lo split payment (scissione dei pagamenti), regime alternativo previsto per le forniture verso la Pubblica Amministrazione e altri soggetti elencati nell’art. 17-ter del DPR 633/1972. Nello split payment il fornitore espone l’IVA in fattura normalmente, ma è la PA cessionaria a versarla direttamente all’Erario. I due regimi sono alternativi: nelle operazioni verso PA si applica sempre lo split payment, anche per prestazioni che ricadrebbero altrimenti in reverse charge.
Reverse charge interno e obbligo invio sdi
Il reverse charge interno riguarda le operazioni tra soggetti passivi entrambi residenti in Italia, in settori specifici: subappalti edili, pulizia e completamento di edifici, oro e argento, telefoni cellulari, console e dispositivi a microprocessore, energia e gas, rottami.
Dal 1° luglio 2022 è obbligatorio trasmettere al SDI il documento di integrazione in formato elettronico, abbandonando definitivamente la prassi della stampa cartacea con integrazione manuale.
Integrazione della fattura e codice td16
Il flusso operativo per il reverse charge interno funziona così. Il fornitore italiano emette fattura elettronica senza esporre l’IVA, valorizzando nel tracciato XML il codice natura N6.x corrispondente alla tipologia di operazione (N6.1 rottami, N6.2 oro, N6.3 subappalto edile, N6.4 fabbricati, N6.5 telefoni, N6.6 dispositivi elettronici, N6.7 pulizia/demolizione/installazione/completamento, N6.8 energia, N6.9 altri casi).
Il cessionario riceve la fattura via SDI, la registra come fattura passiva e ne genera un documento di integrazione con i seguenti dati:
- Tipo Documento: TD16
- Cedente/Prestatore: dati del fornitore originario
- Cessionario/Committente: i propri dati
- Aliquota IVA: quella effettiva (22%, 10%, 4% a seconda dell’operazione)
- Imposta: calcolata sull’imponibile della fattura originale
Il documento TD16 va trasmesso al SDI e registrato contemporaneamente nel registro IVA vendite (come IVA a debito) e nel registro IVA acquisti (come IVA a credito), con effetto di norma neutro nella liquidazione periodica.
Reverse charge in edilizia e art 17
Il settore dell’edilizia è uno degli ambiti applicativi principali del reverse charge interno, regolato dalle lettere a e a-ter dell’art. 17 c. 6:
- lett. a (codice natura N6.3): prestazioni di servizi rese in subappalto nel settore costruzioni (sezione F ATECO)
- lett. a-ter (codice natura N6.7): prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative a edifici
In entrambi i casi il subappaltatore o il prestatore emette fattura senza IVA, e l’appaltatore (o committente) provvede a integrare il documento con un TD16 valorizzando l’aliquota effettiva (22% per opere su immobili strumentali, 10% per manutenzioni su abitativo e recupero edilizio).
Per le imprese del settore edile, che ricevono e integrano decine di fatture al mese, la corretta gestione del TD16 è una componente di routine: errori sull’aliquota o sul codice natura sono i casi di contestazione più frequenti in sede di controllo.
Autofattura per gli acquisti dall’estero
Il reverse charge esterno si applica automaticamente a tutte le operazioni effettuate in Italia da fornitori non residenti (UE ed extra-UE) verso soggetti passivi italiani, in base all’art. 17 c. 2 del DPR 633/1972.
A differenza del reverse charge interno (dove il fornitore italiano emette già fattura elettronica via SDI), nel reverse charge esterno la fattura del fornitore arriva tipicamente in formato cartaceo o PDF e non passa dal SDI. Il cessionario italiano è quindi tenuto a generare ex novo un documento elettronico (autofattura vera e propria) e trasmetterlo allo SDI per assolvere l’IVA italiana.
Codice td17 e acquisti transfrontalieri
I codici TD da utilizzare per gli acquisti dall’estero sono tre, ciascuno per una specifica casistica:
- TD17: integrazione o autofattura per acquisto di servizi da fornitore UE o extra-UE (è il codice più frequente: software, cloud, advertising, consulenze, ecc.)
- TD18: integrazione per acquisto intracomunitario di beni (fornitore UE con beni che entrano in Italia)
- TD19: integrazione o autofattura ex art. 17 c. 2 per acquisto di beni in Italia da fornitore estero non stabilito (beni che si trovano già sul territorio italiano)
Ecco qui un esempio:
Alfa Manufacturing Srl, residente in Italia, riceve da Google Ireland una fattura di 1.200 € per servizi pubblicitari. L’operazione rientra nell’art. 17 c. 2 e va integrata con TD17. Alfa genera l’autofattura elettronica valorizzando come cedente Google Ireland, come cessionario sé stessa, imponibile 1.200 €, aliquota 22%, imposta 264 €. Il documento viene trasmesso al SDI entro il 15 del mese successivo alla ricezione della fattura originale.
Da notare che il TD17 non si utilizza quando il fornitore estero opera attraverso una stabile organizzazione in Italia: in quel caso la fattura viene emessa direttamente dalla stabile organizzazione come una qualsiasi fattura italiana, con IVA esposta, e non c’è reverse charge.
Termini di invio e sanzioni
Il rispetto delle scadenze è uno degli aspetti più delicati della gestione dell’autofattura in reverse charge, soprattutto perché le sanzioni in caso di omessa o tardiva trasmissione sono state significativamente riviste dal D.Lgs. 87/2024, entrato in vigore il 1° settembre 2024.
Entro quando trasmettere l’autofattura
Le scadenze cambiano a seconda del codice TD:
- TD16 (reverse charge interno): la fattura va integrata e registrata entro il mese di ricezione, oppure al massimo entro 15 giorni dal ricevimento con riferimento al mese di ricezione. Per garantire la corretta predisposizione della dichiarazione IVA precompilata, l’Agenzia delle Entrate consiglia comunque la trasmissione del TD16 al SDI entro il mese stesso.
- TD17, TD18, TD19 (reverse charge esterno): l’autofattura o l’integrazione va trasmessa al SDI entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura del fornitore estero (o di effettuazione dell’operazione, se l’operazione precede la ricezione del documento).
| Violazione | Sanzione |
|---|---|
| Omessa integrazione con impatto sull’IVA (sostanziale) | 70% (min. 250 €) |
| Omessa integrazione senza impatto sull’IVA (formale) | 250–2.000 € |
| Errore sul codice TD senza impatto sulla liquidazione | 250–2.000 € |
| Ritardo invio dati transfrontalieri (ex esterometro) | 2 €/fattura (max 400 €/mese) |
Ecco qui un esempio:
Beta Consulting Spa riceve il 20 marzo una fattura da un fornitore tedesco per servizi di consulenza. Il TD17 va trasmesso al SDI entro il 15 aprile, ma la registrazione fa riferimento al mese di marzo per la liquidazione IVA.
Da segnalare che dal 1° aprile 2025 è entrato in vigore il nuovo codice TD29 per la segnalazione di fatture omesse o irregolari del fornitore. Si tratta di una semplice comunicazione all’Agenzia delle Entrate, da effettuare entro 90 giorni dalla violazione, che ha sostituito la vecchia procedura di autofattura-denuncia con versamento IVA. Il TD20 resta utilizzabile per gli altri casi di regolarizzazione previsti dalla normativa.
Sanzioni per l’invio tardivo
Il D.Lgs. 87/2024 ha riformato il sistema sanzionatorio per le violazioni IVA, distinguendo nettamente tra violazioni sostanziali (che incidono sulla liquidazione IVA) e violazioni formali (che non hanno impatto sull’imposta dovuta).
Per le omissioni in reverse charge, il quadro attuale è il seguente:
- omessa integrazione/autofattura con impatto sull’IVA (violazione sostanziale, art. 6 c. 9-bis D.Lgs. 471/97): sanzione pari al 70% dell’imposta, con un minimo di 250 € per ogni operazione
- omessa integrazione/autofattura senza impatto sull’IVA (violazione formale): sanzione fissa da 250 a 2.000 €
- errore sul codice TD che non incide sulla liquidazione: sanzione fissa da 250 a 2.000 €
- ritardo nell’invio dei dati transfrontalieri (ex esterometro): sanzione di 2 € per fattura, con un tetto massimo di 400 € al mese
Le violazioni commesse prima del 1° settembre 2024 restano disciplinate dal vecchio regime (90-180% dell’imposta per omessa fatturazione, 500-20.000 € per omessa integrazione reverse charge ex art. 6 c. 9-bis), che era più severo.
Le regolarizzazioni di natura sostanziale, in particolare le rettifiche di importi o aliquote già integrati, possono richiedere l’emissione di documenti rettificativi. A seconda della casistica si utilizza una nota di debito per integrare al rialzo importi sotto-fatturati, oppure documenti di storno dello stesso tipo TD con segno negativo per neutralizzare un’autofattura errata.
Ravvedimento operoso per regolarizzare l’autofattura tardiva
Quando ci si accorge di un’omissione o di un ritardo nell’emissione del documento di integrazione o dell’autofattura, il ravvedimento operoso disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. 472/1997 permette di sanare la violazione spontaneamente, prima che intervenga l’Agenzia delle Entrate, beneficiando di una significativa riduzione della sanzione.
Il D.Lgs. 87/2024 ha riformato anche le percentuali di riduzione, applicabili alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024. Per quelle precedenti restano valide le vecchie regole. Vediamo le riduzioni ora in vigore:
- 1/10 del minimo: regolarizzazione entro 30 giorni dall’omissione (solo per omessi versamenti)
- 1/9 del minimo: regolarizzazione entro 90 giorni dall’omissione o dall’errore
- 1/8 del minimo: regolarizzazione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione (o, se non è prevista dichiarazione, entro un anno dall’omissione)
- 1/7 del minimo: regolarizzazione entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo (o, se non è prevista dichiarazione, entro due anni)
- 1/6 del minimo: regolarizzazione oltre i termini sopra indicati
- 1/5 del minimo: regolarizzazione dopo la notifica dello schema di atto (nuova ipotesi introdotta dalla riforma)
- 1/4 del minimo: regolarizzazione dopo la consegna di un processo verbale di constatazione
| Riduzione | Quando |
|---|---|
| 1/10 | Entro 30 giorni (solo omessi versamenti) |
| 1/9 | Entro 90 giorni dall’omissione o errore |
| 1/8 | Entro la dichiarazione dell’anno della violazione |
| 1/7 | Entro la dichiarazione dell’anno successivo |
| 1/6 | Oltre i termini sopra indicati |
| 1/5 | Dopo la notifica dello schema di atto |
| 1/4 | Dopo il processo verbale di constatazione |
Una novità rilevante della riforma è che il ravvedimento operoso può ora essere utilizzato anche in fasi più avanzate del rapporto con l’Agenzia, fino al PVC, mentre prima si fermava prima della contestazione.
Vediamo come funziona concretamente.
Ecco qui un esempio:
Alfa Manufacturing Srl avrebbe dovuto trasmettere il TD17 entro il 15 maggio 2026 per una fattura di servizi di Google Ireland del 10 aprile (imponibile 2.000 €, IVA 22% = 440 €). Si accorge dell’omissione il 20 luglio 2026. La violazione è formale (l’omissione non incide sulla liquidazione IVA perché l’IVA a debito si compensa con l’IVA a credito), quindi la sanzione minima applicabile è di 250 € (D.Lgs. 87/2024).
Il ravvedimento avviene oltre 30 giorni ma entro 90 giorni dalla scadenza, quindi si applica la riduzione 1/9:
Alfa Manufacturing Srl · TD17 omesso, violazione formale, regolarizzata entro 90 giorni
Il versamento si effettua con modello F24 utilizzando il codice tributo 8911 per le sanzioni da ravvedimento su obblighi di fatturazione e registrazione. Contestualmente, Alfa trasmette al SDI il TD17 omesso, valorizzando i dati corretti.
Per le violazioni formali ripetute sullo stesso periodo d’imposta, il cumulo giuridico esteso dalla riforma al ravvedimento operoso consente di applicare una sola sanzione (calcolata sulla violazione più grave, aumentata da 1/4 al doppio) anziché sommare aritmeticamente le sanzioni di tutte le singole violazioni. Per chi ha omesso più TD nello stesso periodo, la differenza in termini di importo dovuto può essere notevole.
Segnalazione del fornitore omesso con TD29
Non tutte le anomalie nel reverse charge dipendono dal cessionario. Talvolta è il fornitore a non emettere la fattura, oppure a emetterla in modo irregolare (importo sbagliato, codice natura errato, omessa indicazione del reverse charge). In questi casi, fino al 31 agosto 2024, il cessionario era tenuto a emettere un’autofattura-denuncia con codice TD20 e a versare direttamente l’IVA per evitare la sanzione del 100% dell’imposta non documentata.
Il D.Lgs. 87/2024 ha completamente riscritto questa procedura, e dal 1° aprile 2025 è obbligatorio utilizzare il nuovo codice TD29 (Comunicazione per omessa o irregolare fatturazione, art. 6 c. 8 D.Lgs. 471/97). Il TD29 ha due caratteristiche che lo distinguono nettamente dal vecchio TD20:
- è una semplice segnalazione all’Agenzia delle Entrate, senza versamento di IVA da parte del cessionario
- non incide sulla detrazione IVA del cessionario, che resta intatta quando la fattura del fornitore arriverà
I termini per la trasmissione del TD29 sono di 90 giorni dalla violazione, calcolati così:
- in caso di fattura irregolare, dal giorno di emissione del documento errato
- in caso di omessa fatturazione, dal termine entro cui la fattura avrebbe dovuto essere emessa (12 giorni dall’operazione per la fattura immediata, oppure entro il 15 del mese successivo per la fattura differita)
Ecco qui un esempio:
Beta Consulting Spa riceve a settembre 2026 una prestazione di servizi di pulizia degli uffici da Sigma Servizi Srl per 1.500 € + IVA. L’operazione rientra in reverse charge ex art. 17 c. 6 lett. a-ter (codice natura N6.7), ma Sigma emette per errore una fattura con IVA al 22% esposta come operazione ordinaria. Beta si accorge dell’irregolarità a novembre.
Beta ha 90 giorni dalla data di emissione della fattura per trasmettere un TD29 al SDI, con questi dati:
<TipoDocumento>TD29</TipoDocumento>
<Cedente/Prestatore>Sigma Servizi Srl</Cedente/Prestatore>
<Cessionario/Committente>Beta Consulting Spa</Cessionario/Committente>
<DatiBeniServizi>
<Descrizione>Comunicazione per fattura
irregolare n. 412 del 15/09/2026 -
servizi di pulizia in reverse charge
art. 17 c. 6 lett. a-ter non applicato
dal fornitore</Descrizione>
<ImponibileImporto>1.500.00</ImponibileImporto>
<Natura>N6.7</Natura>
</DatiBeniServizi>
Il TD29 non genera IVA a debito né a credito: serve solo a segnalare l’irregolarità all’Agenzia, che si occuperà poi del fornitore. Beta, dal canto suo, ha sanato la propria posizione: la trasmissione tempestiva del TD29 evita la sanzione formale di 250-2.000 € e mantiene il diritto alla detrazione una volta che Sigma emetterà la fattura corretta.
Da non confondere il TD29 con il TD20, che resta utilizzabile per altri casi specifici di regolarizzazione previsti dalla normativa (ad esempio l’autofattura per regolarizzazione di mancato acquisto intracomunitario ai sensi dell’art. 46 c. 5 D.L. 331/1993), quando il cessionario è effettivamente tenuto a versare l’IVA.
| TD20 (fino al 31/08/2024) | TD29 (dal 01/04/2025) | |
|---|---|---|
| Funzione | Autofattura-denuncia | Segnalazione all’Agenzia |
| Versamento IVA | Sì, a carico del cessionario | No |
| Detrazione IVA | Vincolata al versamento | Resta intatta |
| Termine | 30 giorni dalla violazione | 90 giorni dalla violazione |
| Uso attuale | Altri casi di regolarizzazione (es. art. 46 D.L. 331/93) | Fatture omesse o irregolari del fornitore |
Obbligo fattura elettronica 2024 e 2026
Il quadro normativo della fatturazione elettronica si è evoluto rapidamente negli ultimi anni, con due tappe importanti che impattano direttamente sulla gestione del reverse charge.
Dal 1° gennaio 2024 l’obbligo di fattura elettronica via SDI si estende a tutti i soggetti in regime forfettario, anche quelli con ricavi o compensi inferiori a 25.000 € annui. Prima di questa data, i forfettari più piccoli erano esonerati. La novità ha avuto un impatto diretto sul reverse charge: anche i forfettari, quando ricevono fatture in inversione contabile, devono trasmettere il documento di integrazione TD16 via SDI, e non possono più limitarsi all’annotazione cartacea.
Dal 1° settembre 2024, come visto, è entrato in vigore il nuovo regime sanzionatorio del D.Lgs. 87/2024, e dal 1° aprile 2025 è obbligatorio l’uso del TD29 per le segnalazioni di fatture omesse o irregolari del fornitore.
Dal 15 maggio 2026 sono utilizzabili le nuove specifiche tecniche 1.9.1 della fatturazione elettronica, che introducono un controllo aggiuntivo sulle fatture verso cessionari/committenti appartenenti a un Gruppo IVA e nuovi campi gestionali (come la stringa “ESENZSPORT” per i compensi sportivi dilettantistici). Per le aziende con flussi di reverse charge consistenti, è il momento giusto per verificare che il software di fatturazione utilizzato sia allineato alle nuove specifiche.
Per inquadrare l’intero calendario di adempimenti, vale la pena consultare la guida agli obblighi di fatturazione elettronica, che raccoglie tutte le scadenze e le novità in vigore.
Esempio di compilazione dell’autofattura
Vediamo come si compila concretamente un documento di integrazione TD16 per un caso di reverse charge interno.
Ecco qui un esempio:
Gamma Retail Srl riceve il 5 settembre una fattura elettronica da Sigma Consulting Srl, impresa di pulizia, per servizi di pulizia degli uffici aziendali. Imponibile 800 €, IVA 0 €, codice natura N6.7 (pulizia su edifici, art. 17 c. 6 lett. a-ter).
Gamma genera il TD16 entro settembre con i seguenti dati nel tracciato XML:
<TipoDocumento>TD16</TipoDocumento>
<Cedente/Prestatore>Sigma Consulting Srl</Cedente/Prestatore>
<Cessionario/Committente>Gamma Retail Srl</Cessionario/Committente>
<Data>05/09/2026</Data>
<Numero>RC-2026-014</Numero>
<DatiBeniServizi>
<Descrizione>Integrazione fattura n. 142
del 05/09/2026 - Servizi di pulizia uffici</Descrizione>
<ImponibileImporto>800.00</ImponibileImporto>
<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
<Imposta>176.00</Imposta>
</DatiBeniServizi>
Il documento riporta:
- riferimento puntuale alla fattura originale del fornitore (numero e data)
- imponibile uguale a quello della fattura originale
- aliquota IVA effettiva (22% per pulizia di uffici strumentali, 10% se l’immobile è abitativo)
- imposta calcolata sull’imponibile
Per i documenti di integrazione TD16, TD17, TD18 e TD19 non è prevista l’apposizione dell’imposta di bollo virtuale, perché si tratta di documenti che riproducono operazioni già documentate e perché il bollo è già eventualmente assolto sulla fattura originale del fornitore (se trattasi di operazione senza IVA superiore a 77,47 €). Il campo <DatiBollo> resta quindi non valorizzato nella maggior parte dei casi.
[GIF: emissione di un TD16 con compilazione automatica del codice natura, dell’aliquota e dell’imposta in piattaforma]
Gamma annota l’autofattura sia nel registro vendite (IVA a debito di 176 €) sia nel registro acquisti (IVA a credito di 176 €). Effetto netto sulla liquidazione IVA di settembre: zero.
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Trasmettere ogni autofattura entro il 15 del mese successivo, scegliere il codice TD corretto (TD16, TD17, TD18, TD19), calcolare la giusta aliquota IVA e tracciare la doppia registrazione su decine di documenti al mese diventa rapidamente complesso.
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Quando emettere autofattura per reverse charge?
Quando emettere autofattura per reverse charge dipende dal tipo di operazione. Per il reverse charge interno (fornitore italiano, codici N6.x), l’integrazione TD16 va emessa entro il mese di ricezione della fattura oppure entro 15 giorni dal ricevimento con riferimento al mese stesso. Per il reverse charge esterno (fornitore UE o extra-UE), l’autofattura TD17, TD18 o TD19 va trasmessa al SDI entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione del documento del fornitore o di effettuazione dell’operazione.
Cosa fare quando si riceve una fattura in reverse charge?
Cosa fare quando si riceve una fattura in reverse charge richiede una sequenza precisa di passaggi. Prima di tutto si verifica che il fornitore abbia correttamente indicato il codice natura N6.x e la dicitura “inversione contabile” con riferimento normativo. Poi si genera un documento di integrazione TD16 (per il reverse charge interno) o un’autofattura TD17, TD18, TD19 (per quello esterno), valorizzando aliquota e imposta corretta. Infine si trasmette il documento al SDI e lo si registra contemporaneamente nei registri IVA vendite e acquisti.
Da quando scatta l’obbligo SDI per il reverse charge interno?
Da quando scatta l’obbligo SDI per il reverse charge interno è una questione regolata dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2021: dal 1° luglio 2022 è obbligatorio trasmettere al SDI il documento di integrazione TD16 per tutte le operazioni in reverse charge interno (subappalto edile, pulizia, dispositivi elettronici, oro, rottami, energia, fabbricati). Prima di quella data l’integrazione poteva essere fatta in modo cartaceo, ma oggi la trasmissione elettronica è l’unica modalità ammessa.
Come registrare l’autofattura elettronica?
Come registrare l’autofattura elettronica prevede una doppia annotazione contabile: il documento generato (TD16, TD17, TD18, TD19) va registrato sia nel registro IVA vendite, dove l’imposta integrata viene rilevata come IVA a debito, sia nel registro IVA acquisti, dove la stessa imposta diventa IVA a credito. Il risultato sulla liquidazione periodica è di norma neutro, salvo nei casi di limitata detraibilità.